§ 77.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
Disposizioni concernenti gli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:16/09/1946
Numero:479


Sommario
Art. 1.      A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla [...]
Art. 2.      L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di [...]
Art. 3.      Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella A-1, si applica a far tempo dall'inizio [...]
Art. 4.      Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, [...]
Art. 5.      I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei [...]
Art. 6.      Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari, è suddiviso in tre distinti settori dei quali [...]
Art. 7.      Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati del Comitato speciale per gli assegni familiari è composta, oltre che dai membri [...]
Art. 8.      Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella D allegata al decreto legislativo [...]
Art. 9.      Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      L'art. 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di [...]
Art. 12.      Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 [...]
Art. 13.      Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo [...]
Art. 14.      Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che [...]
Art. 15.      E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e [...]
Art. 16.      E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a [...]
Art. 17.      Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, i limiti minimo e [...]
Art. 18.      L'art. 60 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 77.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 [1] .

Disposizioni concernenti gli assegni familiari.

(G.U. 4 gennaio 1947, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle A, B, C, D, E, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, modificate col decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, è sostituita quella stabilita nelle tabelle A-1 e A-2 per l'industria, B per l'agricoltura, C per il commercio, D per il credito, E per l'assicurazione, F per i servizi tributari appaltati e G per le professioni ed arti, allegate al presente decreto e firmate dal Ministro proponente.

     (Omissis) [2]

     (Omissis) [3]

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle predette, nè alla facoltà prevista dall'articolo stesso per la determinazione, ove occorra, delle varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse.

 

          Art. 2.

     L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di contingenza attribuite al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia, nonchè le quote suppletive per familiari a carico ad esso eventualmente dovute in base ad accordi collettivi e corrisposte di fatto dal datore di lavoro.

     Per le donne di età superiore ai 18 anni e per gli uomini dai 18 ai 20 anni la sostituzione avviene, per quanto riguarda la quota differenziale di contingenza, nei limiti di quella attribuita agli uomini capo famiglia, di età superiore ai 20 anni. Nelle provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare tale quota, quando non sia differenziata, sarà scorporata dalla indennità di contingenza per un importo pari a L. 15 giornaliere. La rimanente indennità differenziale di contingenza è regolata dalle disposizioni dei contratti di lavoro.

     Tuttavia, qualora in base alle quote familiari di contingenza, di cui ai comma precedenti, risulti per il lavoratore un trattamento complessivo più favorevole di quello derivante dall'aumento degli assegni familiari di carovita, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli a proprio diretto carico, per la durata del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra i due trattamenti.

 

          Art. 3.

     Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella A-1, si applica a far tempo dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1946, fatta eccezione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risoluto prima della data del 23 maggio 1946.

     Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, i datori di lavoro delle provincie predette, cui si applica la tabella A-1, sono tenuti a corrispondere fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1946, un'addizionale al contributo di cui alla tabella medesima del 3,50% sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 4.

     Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

 

          Art. 5.

     I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, non possono essere inferiori alla misura minima che sarà stabilita periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 6.

     Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari, è suddiviso in tre distinti settori dei quali uno per il credito, l'altro per l'assicurazione ed il terzo per i servizi tributari appaltati.

     Per ciascuno di essi è tenuta una separata contabilità ed è istituita un'apposita sezione del Comitato speciale per gli assegni familiari.

 

          Art. 7.

     Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati del Comitato speciale per gli assegni familiari è composta, oltre che dai membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso.

 

          Art. 8.

     Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella D allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, in misura superiore a quella da essa stabilita per le banche di interesse nazionale, sono ridotte al 29,50% in relazione all'importo della contribuzione assoggettabile a contributo nel periodo predetto.

 

          Art. 9.

     Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal seguente:

     "Si considerano a carico del lavoratore i genitori qualora si verifichino le condizioni seguenti:

     a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili al proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

     b) non abbiano per retribuzioni, in dipendenza della loro occupazione o per gli altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori nel complesso a L. 3500 mensili per i due genitori e a L. 2000 nel caso di un solo genitore;

     c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

     d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

     Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età".

 

          Art. 10.

     L'art. 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente:

     "Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.

     Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale media od universitaria e non presti lavoro retribuito".

 

          Art. 11.

     L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è corrisposto senza alcun limite di età.

 

          Art. 12.

     Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239.

 

          Art. 13.

     Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

 

          Art. 14.

     Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e che non abbiano un reddito superiore a quello previsto dall'art. 9, lettera b).

 

          Art. 15.

     E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e per il pagamento degli assegni nel settore dell'industria.

     L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni si prescrive nel termine di due anni a far tempo dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

 

          Art. 16.

     E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a norma dell'art. 19 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233.

 

          Art. 17.

     Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, i limiti minimo e massimo delle ammende sono fissati rispettivamente in L. 1000 e in L. 10.000.

 

          Art. 18.

     L'art. 60 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è sostituito dal seguente:

     "Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave i datori di lavoro e coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 e 56 del presente decreto.

     Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 ".

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella A-1 - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

     A) ASSEGNI SETTIMANALI - (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

24

144

30

174

15

144

Impiegati

36

144

42

174

24

144

     B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 22% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella A-2 - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria - (Applicabili alle categorie di aziende da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a norma dell'art. 1, secondo comma) [4]

     A) ASSEGNI SETTIMANALI - (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

24

54

30

54

15

54

Impiegati

36

54

42

54

24

54

     B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 11% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella B - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

     A) ASSEGNI GIORNALIERI - (Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; 4) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni e se occasionali od eccezionali, secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili

1

- - -

1,45

- - -

0,80

- - -

Impiegati

6

9

7

9

4

9

     B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)

CATEGORIE

MISURE

Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili

L. 1,50 per giornata di lavoro

Impiegati

11% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella C - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

     A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

104

234

130

234

65

234

Impiegati

156

234

182

234

104

234

     B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 10% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella D - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito - 1. Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena); - 2. Banche di interesse nazionale (Banca commerciale Italiana, Credito italiano, Banco di Roma); - 3. Banche di provincia (Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno)

     A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Funzionari, impiegati e commessi

299

234

312

234

182

234

Operai: guardie notturne e personale di fatica

130

234

130

234

78

234

     B) CONTRIBUTI - (A carico delle aziende)

     Misura: 17% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella E - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione - (Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)

     A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Funzionari, impiegati e commessi

182

234

195

234

117

234

Operai: guardie notturne e personale di fatica

130

234

130

234

78

234

     B) CONTRIBUTI - (A carico delle aziende)

     Misura: 13% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella F - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati - (Appaltatori di imposte di consumo, Esattorie e ricevitorie di imposte dirette) - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2 del controllo collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Funzionari, impiegati e commessi

162,50

234

182

234

117

234

Operai: guardie notturne e personale di fatica

130

234

130

234

78

234

     (A carico delle aziende)

     Misura: 14% sulla retribuzione lorda

 

     Tabella G - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

     A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

104

234

130

234

65

234

Impiegati

156

234

182

234

104

234

     B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 10% sulla retribuzione lorda


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586.

[3]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586.

[4]  Tabella abrogata dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586.