Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 16/09/1946 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla [...] |
Art. 2. L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di [...] |
Art. 3. Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella A-1, si applica a far tempo dall'inizio [...] |
Art. 4. Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, [...] |
Art. 5. I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei [...] |
Art. 6. Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari, è suddiviso in tre distinti settori dei quali [...] |
Art. 7. Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati del Comitato speciale per gli assegni familiari è composta, oltre che dai membri [...] |
Art. 8. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella D allegata al decreto legislativo [...] |
Art. 9. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal seguente |
Art. 10. L'art. 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente |
Art. 11. L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di [...] |
Art. 12. Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 21 [...] |
Art. 13. Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo [...] |
Art. 14. Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che [...] |
Art. 15. E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presentazione dei rendiconti per il versamento dei contributi e [...] |
Art. 16. E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a [...] |
Art. 17. Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, i limiti minimo e [...] |
Art. 18. L'art. 60 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è sostituito dal seguente |
Art. 19. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 77.1.9 - D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 [1] .
Disposizioni concernenti gli assegni familiari.
(G.U. 4 gennaio 1947, n. 3)
A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle A, B, C, D, E, di cui all'art. 1 del
(Omissis) [2]
(Omissis) [3]
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del
L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella A-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di contingenza attribuite al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia, nonchè le quote suppletive per familiari a carico ad esso eventualmente dovute in base ad accordi collettivi e corrisposte di fatto dal datore di lavoro.
Per le donne di età superiore ai 18 anni e per gli uomini dai 18 ai 20 anni la sostituzione avviene, per quanto riguarda la quota differenziale di contingenza, nei limiti di quella attribuita agli uomini capo famiglia, di età superiore ai 20 anni. Nelle provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare tale quota, quando non sia differenziata, sarà scorporata dalla indennità di contingenza per un importo pari a L. 15 giornaliere. La rimanente indennità differenziale di contingenza è regolata dalle disposizioni dei contratti di lavoro.
Tuttavia, qualora in base alle quote familiari di contingenza, di cui ai comma precedenti, risulti per il lavoratore un trattamento complessivo più favorevole di quello derivante dall'aumento degli assegni familiari di carovita, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli a proprio diretto carico, per la durata del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra i due trattamenti.
Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella A-1, si applica a far tempo dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1946, fatta eccezione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risoluto prima della data del 23 maggio 1946.
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, i datori di lavoro delle provincie predette, cui si applica la tabella A-1, sono tenuti a corrispondere fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1946, un'addizionale al contributo di cui alla tabella medesima del 3,50% sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del regio
I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'art. 5 della
Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari, è suddiviso in tre distinti settori dei quali uno per il credito, l'altro per l'assicurazione ed il terzo per i servizi tributari appaltati.
Per ciascuno di essi è tenuta una separata contabilità ed è istituita un'apposita sezione del Comitato speciale per gli assegni familiari.
Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati del Comitato speciale per gli assegni familiari è composta, oltre che dai membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del
Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le aliquote dei contributi previste per le aziende del credito dalla tabella D allegata al
Gli articoli 6 e 7 del
"Si considerano a carico del lavoratore i genitori qualora si verifichino le condizioni seguenti:
a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili al proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;
b) non abbiano per retribuzioni, in dipendenza della loro occupazione o per gli altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori nel complesso a L. 3500 mensili per i due genitori e a L. 2000 nel caso di un solo genitore;
c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;
d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.
Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età".
L'art. 29 del regio
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.
Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale media od universitaria e non presti lavoro retribuito".
L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a carico, i quali si trovino per grave infermità di mente o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è corrisposto senza alcun limite di età.
Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie lavoratrice per il marito a carico invalido permanentemente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del
Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia per il diritto agli assegni familiari, sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e che non abbiano un reddito superiore a quello previsto dall'art. 9, lettera b).
E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37 del
L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni si prescrive nel termine di due anni a far tempo dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.
E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a norma dell'art. 19 del regio
Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio
L'art. 60 del
"Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave i datori di lavoro e coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 e 56 del presente decreto.
Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 ".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A-1 - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria
A) ASSEGNI SETTIMANALI - (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
24 |
144 |
30 |
174 |
15 |
144 |
Impiegati |
36 |
144 |
42 |
174 |
24 |
144 |
B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)
Misura: 22% sulla retribuzione lorda
Tabella A-2 - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria - (Applicabili alle categorie di aziende da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a norma dell'art. 1, secondo comma) [4]
A) ASSEGNI SETTIMANALI - (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
24 |
54 |
30 |
54 |
15 |
54 |
Impiegati |
36 |
54 |
42 |
54 |
24 |
54 |
B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)
Misura: 11% sulla retribuzione lorda
Tabella B - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura
A) ASSEGNI GIORNALIERI - (Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; 4) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni e se occasionali od eccezionali, secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili |
1 |
- - - |
1,45 |
- - - |
0,80 |
- - - |
Impiegati |
6 |
9 |
7 |
9 |
4 |
9 |
B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)
CATEGORIE |
MISURE |
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili |
L. 1,50 per giornata di lavoro |
Impiegati |
11% sulla retribuzione lorda |
Tabella C - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio
A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
104 |
234 |
130 |
234 |
65 |
234 |
Impiegati |
156 |
234 |
182 |
234 |
104 |
234 |
B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)
Misura: 10% sulla retribuzione lorda
Tabella D - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito - 1. Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena); - 2. Banche di interesse nazionale (Banca commerciale Italiana, Credito italiano, Banco di Roma); - 3. Banche di provincia (Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno)
A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Funzionari, impiegati e commessi |
299 |
234 |
312 |
234 |
182 |
234 |
Operai: guardie notturne e personale di fatica |
130 |
234 |
130 |
234 |
78 |
234 |
B) CONTRIBUTI - (A carico delle aziende)
Misura: 17% sulla retribuzione lorda
Tabella E - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione - (Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione)
A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938)
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Funzionari, impiegati e commessi |
182 |
234 |
195 |
234 |
117 |
234 |
Operai: guardie notturne e personale di fatica |
130 |
234 |
130 |
234 |
78 |
234 |
B) CONTRIBUTI - (A carico delle aziende)
Misura: 13% sulla retribuzione lorda
Tabella F - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati - (Appaltatori di imposte di consumo, Esattorie e ricevitorie di imposte dirette) - (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2 del controllo collettivo 22 luglio 1938).
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Funzionari, impiegati e commessi |
162,50 |
234 |
182 |
234 |
117 |
234 |
Operai: guardie notturne e personale di fatica |
130 |
234 |
130 |
234 |
78 |
234 |
(A carico delle aziende)
Misura: 14% sulla retribuzione lorda
Tabella G - Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti
A) ASSEGNI MENSILI - (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).
AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
104 |
234 |
130 |
234 |
65 |
234 |
Impiegati |
156 |
234 |
182 |
234 |
104 |
234 |
B) CONTRIBUTI - (A carico del datore di lavoro)
Misura: 10% sulla retribuzione lorda
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Comma abrogato dall'art. 4 del
[3] Comma abrogato dall'art. 4 del
[4] Tabella abrogata dall'art. 4 del