Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 09/06/1950 |
Numero: | 520 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli [...] |
Art. 2. La maggiorazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 77.1.23 - Legge 9 giugno 1950, n. 520.
Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.
(G.U. 28 luglio 1950, n. 171)
Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della
La maggiorazione prevista dall'art. 1, primo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.