§ 77.1.23 - Legge 9 giugno 1950, n. 520.
Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:09/06/1950
Numero:520


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli [...]
Art. 2.      La maggiorazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 77.1.23 - Legge 9 giugno 1950, n. 520.

Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.

(G.U. 28 luglio 1950, n. 171)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

     Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 2.

     La maggiorazione prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.