§ 77.1.20 - D.P.R. 25 gennaio 1949, n. 11.
Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella gestione del commercio e delle professioni e arti


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:25/01/1949
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle C e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello [...]
Art. 2.      Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.1.20 - D.P.R. 25 gennaio 1949, n. 11.

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella gestione del commercio e delle professioni e arti

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle C e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947 numero 1089, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto è comprensiva della maggiorazione a titolo di indennità di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

 

          Art. 2.

     Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, oltre ai contributi stabiliti nelle allegate tabelle, è dovuta un'addizionale ai contributi stessi del 0,95% sulla retribuzione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella C

     Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

     A) Assegni mensili

     (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per la moglie od il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

234

1.716

156

1.378

78

1.196

Impiegati

338

1.716

208

1.378

117

1.196

     B) Contributi

     (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 14,60% sulla retribuzione.

 

     Tabella G

     Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni e arti

     A) Assegni mensili

     (Raguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per la moglie od il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

234

1.716

156

1.378

78

1.196

Impiegati

338

1.716

208

1.378

117

1.196

     B) Contributi

     (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 14,60% sulla retribuzione.