Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 25/01/1949 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle C e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello [...] |
Art. 2. Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.1.20 - D.P.R. 25 gennaio 1949, n. 11.
Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella gestione del commercio e delle professioni e arti
(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle C e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947 numero 1089, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto è comprensiva della maggiorazione a titolo di indennità di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della
Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, oltre ai contributi stabiliti nelle allegate tabelle, è dovuta un'addizionale ai contributi stessi del 0,95% sulla retribuzione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella C
Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per la moglie od il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
234 |
1.716 |
156 |
1.378 |
78 |
1.196 |
Impiegati |
338 |
1.716 |
208 |
1.378 |
117 |
1.196 |
B) Contributi
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 14,60% sulla retribuzione.
Tabella G
Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni e arti
A) Assegni mensili
(Raguagliabili a giornata e a quindicina secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per la moglie od il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
234 |
1.716 |
156 |
1.378 |
78 |
1.196 |
Impiegati |
338 |
1.716 |
208 |
1.378 |
117 |
1.196 |
B) Contributi
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 14,60% sulla retribuzione.