Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 08/02/1946 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Al 2° comma dell'art. 11 della legge 6 agosto 1940, numero 1278, sono sostituiti i seguenti |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 77.1.7 - D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54. [1]
Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari.
(G.U. 6 marzo 1946, n. 55)
L'art. 18 del R.
"E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso.
Il Comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale".
Al 2° comma dell'art. 11 della
"Il Comitato per gli assegni familiari è composto dai seguenti membri:
a) per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;
b) inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e professioni e arti e del credito e assicurazione, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
c) infine per la sezione dell'industria un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile e per la sezione dell'agricoltura un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che essi furono chiamati a sostituire.
Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del