Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.1 assistenza e previdenza |
Data: | 17/12/1947 |
Numero: | 1586 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una [...] |
Art. 2. L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto rispetto alla misura degli assegni previsti dalla tabella A-2 di cui al decreto [...] |
Art. 3. Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari |
Art. 4. Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, nonché la tabella A-2 ad esso allegata [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 8.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 [1] .
Disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.
(G.U. 24 gennaio 1948, n. 19)
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per le aziende artigiane, ferma rimanendo per essa la disciplina in vigore per i vari settori della Cassa stessa.
Le aziende predette saranno determinate, ai fini del presente decreto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e il commercio, e cessano di far parte del settore per l'industria della Cassa medesima.
Gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette e i relativi contributi sono fissati nella misura di cui alla tabella H allegata al presente decreto, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e assorbono gli assegni di caropane e i relativi contributi stabiliti dal
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del
L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto rispetto alla misura degli assegni previsti dalla tabella A-2 di cui al
Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.
La sezione predetta è composta, oltrechè dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del
Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
Tabella H
Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il settore dell'artigianato.
A) Assegni settimanali. |
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(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo). |
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AVENTI DIRITTO |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
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ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Operai |
24 |
168 |
30 |
198 |
15 |
168 |
Impiegati |
36 |
168 |
42 |
198 |
24 |
168 |
B) Contributi
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 21,40% sulla retribuzione lorda.
[1] Ratificato dall'art. unico della