§ 8.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 .
Disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:17/12/1947
Numero:1586


Sommario
Art. 1.      Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una [...]
Art. 2.      L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto rispetto alla misura degli assegni previsti dalla tabella A-2 di cui al decreto [...]
Art. 3.      Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari
Art. 4.      Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, nonché la tabella A-2 ad esso allegata [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 8.1.1 - D.Lgs.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 [1] .

Disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.

(G.U. 24 gennaio 1948, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto è istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per le aziende artigiane, ferma rimanendo per essa la disciplina in vigore per i vari settori della Cassa stessa.

     Le aziende predette saranno determinate, ai fini del presente decreto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e il commercio, e cessano di far parte del settore per l'industria della Cassa medesima.

     Gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti dalle aziende suddette e i relativi contributi sono fissati nella misura di cui alla tabella H allegata al presente decreto, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e assorbono gli assegni di caropane e i relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica della tabella predetta.

 

          Art. 2.

     L'aumento degli assegni familiari, risultante dalla tabella allegata al presente decreto rispetto alla misura degli assegni previsti dalla tabella A-2 di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, sostituisce ad ogni effetto le quote familiari dell'indennità di contingenza attribuite al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia, con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.

 

          Art. 3.

     Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

     La sezione predetta è composta, oltrechè dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di un rappresentante del Ministro dell'industria e commercio, di tre rappresentanti delle aziende artigiane e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso o da persona da lui delegata.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati il 2° e 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, nonché la tabella A-2 ad esso allegata concernente la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per alcune categorie di aziende del settore dell'industria.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

     Tabella H

     Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il settore dell'artigianato.

 

A) Assegni settimanali.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Operai

24

168

30

198

15

168

Impiegati

36

168

42

198

24

168

 

     B) Contributi

     (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 21,40% sulla retribuzione lorda.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.