§ 77.1.5 - D.Lgs.Lgt. 15 agosto 1945, n. 552.
Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:15/08/1945
Numero:552


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle A, B, C, D, E, allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 [...]
Art. 2.      L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.1.5 - D.Lgs.Lgt. 15 agosto 1945, n. 552. [1]

Aumento degli assegni familiari supplementari di carovita.

(G.U. 22 settembre 1945, n. 114)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° marzo 1945, l'importo degli assegni familiari di carovita di cui alle tabelle A, B, C, D, E, allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è aumentato per la tabella A da L. 30 a L. 54, per la tabella B da L. 5 a L. 9, per le tabelle C ed E da L. 120 a L. 215, per la tabella D da L. 130 a L. 225.

     Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto succitato circa la modifica delle tabelle degli assegni familiari e relativi contributi.

     Resta immutata la misura degli assegni stabiliti dalle tabelle predette, ai fini dell'applicazione delle norme vigenti sulla corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori richiamati alle armi.

 

          Art. 2.

     L'aumento degli assegni familiari di carovita, di cui all'articolo precedente, assorbe l'indennità a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per le persone di famiglia conviventi e a carico dei lavoratori dipendenti. Ove tale indennità risulti di fatto conglobata per accordi sindacali in un aumento della retribuzione, questa sarà ridotta dall'importo della maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente articolo.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto avrà effetto dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.