§ 80.9.23B - Legge 21 dicembre 1972, n. 820.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:21/12/1972
Numero:820


Sommario
Art. 1.      Le misure dei compensi orari, fissate nell'art. 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni [...]


§ 80.9.23B - Legge 21 dicembre 1972, n. 820.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)

 

     Art. 1.

     Le misure dei compensi orari, fissate nell'art. 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:

 

Fra ore 6 e 22

Fra ore 22 e 6

 

Lire

Lire

Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai di 1ª categoria

192

400

Rimanente personale

170

364

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennità per i servizi viaggianti, previste dall'art. 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

     Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo art. 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.

     Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennità di percorrenza di cui al punto 4 dell'art. 23 stesso è stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.