§ 4.3.23 – D.L. 8 luglio 1974, n. 255
Applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:08/07/1974
Numero:255


Sommario
Art. 1.      Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei [...]
Art. 2.      Le somme dovute in applicazione del precedente art. 1 debbono essere versate, entro il 30 settembre 1974, alla Cassa conguaglio zucchero secondo le modalità che saranno [...]
Art. 3.      Sono esonerati dall'obbligo del pagamento di cui all'art. 1 coloro che detengono i prodotti di cui all'articolo stesso in quanto facenti parte dei contingenti che [...]
Art. 4.      L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto-legge è punita con l'ammenda di L. 500 per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974, [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 4.3.23 – D.L. 8 luglio 1974, n. 255 [1]

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

(G.U. 8 luglio 1974, n. 177).

 

     Art. 1.

     Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg. debbono versare gli importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella.

     La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio [2].

     Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975 [3].

 

          Art. 2.

     Le somme dovute in applicazione del precedente art. 1 debbono essere versate, entro il 30 settembre 1974, alla Cassa conguaglio zucchero secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.

     La Cassa predetta distribuirà dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi [4].

 

          Art. 3.

     Sono esonerati dall'obbligo del pagamento di cui all'art. 1 coloro che detengono i prodotti di cui all'articolo stesso in quanto facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale a Gorizia e nella regione Valle d'Aosta.

     Sono altresì esonerati i detentori di prodotti che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione. Qualora i prodotti stessi siano successivamente nazionalizzati, saranno considerati, ai fini del pagamento di cui all'art. 1, come prodotti di importazione.

 

          Art. 4.

     L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto-legge è punita con l'ammenda di L. 500 per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974, per il quale non sia stato pagato entro il 30 settembre 1974 l'importo di cui all'art. 1.

     La stessa pena si applica a chi non abbia ottemperato all'obbligo disposto con l' art. 1 del regolamento (CEE) n. 1495/74 del 14 giugno 1974.

 

          Art. 4 bis. [5]

     Le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge con la legge 4 agosto 1973, n. 497, continuano ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella

 

 

Zucchero bianco

Zucchero greggio (1)

Sciroppi di zucchero (2)

Prodotto nazionale:

 

 

 

a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP

6.917,75

6.364,33

69,17

b) altro

9.172,75

8.438,93

91,72

Prodotto di importazione (3)

9.172,75

8.438,93

91,72

 

 

 

 

(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.

(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.

(3) L'importo è ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonchè, per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 10 agosto 1974, n. 352.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 16 ottobre 1985, n. 554.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 16 ottobre 1985, n. 554.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 10 agosto 1974, n. 352.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 10 agosto 1974, n. 352.