§ 76.4.38 - Legge 11 maggio 1971, n. 366.
Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:11/05/1971
Numero:366


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare - nell'esercizio 1970 - i limiti di spesa annua relativa alle [...]
Art. 2.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare - nell'anno 1970 - il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, modificato dalla [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 8 della legge 28 gennaio 1970, n. [...]


§ 76.4.38 - Legge 11 maggio 1971, n. 366. [1]

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione.

(G.U. 18 giugno 1971, n. 153).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare - nell'esercizio 1970 - i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente nella misura massima di lire 3.500 milioni e di lire 400 milioni.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare - nell'anno 1970 - il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, modificato dalla legge 2 maggio 1969, n. 250, concernente la corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali, nella misura massima di lire 300 milioni.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 8 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, a copertura delle maggiori spese derivanti dalla stessa legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.