Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 11/05/1971 |
Numero: | 366 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare - nell'esercizio 1970 - i limiti di spesa annua relativa alle [...] |
Art. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare - nell'anno 1970 - il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, modificato dalla [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 8 della legge 28 gennaio 1970, n. [...] |
§ 76.4.38 - Legge 11 maggio 1971, n. 366. [1]
Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione.
(G.U. 18 giugno 1971, n. 153).
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare - nell'esercizio 1970 - i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare - nell'anno 1970 - il limite di spesa di cui all'art. 3 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 8 della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
[1] Abrogata dall'art. 24 del