§ 76.4.2D - Legge 2 maggio 1969, n. 250.
Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:02/05/1969
Numero:250


Sommario
Art. unico.      L'onere annuo previsto dall'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.


§ 76.4.2D - Legge 2 maggio 1969, n. 250. [1]

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

(G.U. 31 maggio 1969, n. 137)

 

     Art. unico.

     L'onere annuo previsto dall'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.

     In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'art. 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 annue anzichè di lire 3.300.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.