Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/03/1977 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la [...] |
Art. 1 bis. [2] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27522 - D.L. 18 marzo 1977, n. 66 [1] .
Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(G.U. 21 marzo 1977, n. 77)
Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del
Sono prorogati al 30 giugno 1977 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2 del
Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma dell'art. 37 del
Alla predetta data del 30 giugno 1977 sono altresì prorogati i termini aventi scadenza, anche per effetto di proroga, tra il 31 marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nella seconda parte del primo comma del predetto art. 37.
I certificati di cui all'art. 3, primo comma, del
In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.