Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 16/05/1977 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 95.5.D - Legge 16 maggio 1977, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(G.U. 19 maggio 1977, n. 135)
E' convertito in legge il
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis.
In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'art. 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.