§ 17.3.36 - Legge 27 giugno 1957, n. 450.
Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/06/1957
Numero:450


Sommario
Art. 1.      Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 17.3.36 - Legge 27 giugno 1957, n. 450.

Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità.

(G.U. 28 giugno 1957, n. 160)

 

 

     Art. 1.

     Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 2.000.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.

     Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, già elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'art. 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, è ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000 [1] .

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  L’importo di L. 1.180 milioni è stato elevato a L. 1.580 milioni dall' art. 4 della L. 24 giugno 1958, n. 637.