Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 27/06/1957 |
Numero: | 450 |
Sommario |
Art. 1. Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio |
§ 17.3.36 - Legge 27 giugno 1957, n. 450.
Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità.
(G.U. 28 giugno 1957, n. 160)
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis dello stesso decreto-legge, già elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] L’importo di L. 1.180 milioni è stato elevato a L. 1.580 milioni dall' art. 4 della