§ 17.3.32 - Legge 22 giugno 1956, n. 713.
Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:22/06/1956
Numero:713


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per [...]


§ 17.3.32 - Legge 22 giugno 1956, n. 713.

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.

(G.U. 24 luglio 1956, n. 183)

 

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1954-55.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.