Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 03/12/1964 |
Numero: | 1259 |
Sommario |
Art. 1. I limiti di contributo previsti dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'art. 4 della legge 4 [...] |
Art. 2. Il quinto comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente |
Art. 4. All'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma |
Art. 5. All'art. 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma |
Art. 6. Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sostituito dall'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono altresì autorizzati [...] |
Art. 7. L'art. 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente |
Art. 8. Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, abbiano presentato domanda alla [...] |
Art. 9. La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è autorizzata ad [...] |
Art. 10. Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dal seguente |
Art. 11. All'art. 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma |
Art. 12. L'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente |
Art. 13. Il termine fissato dall'art. 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, è ulteriormente prorogato al 30 [...] |
Art. 14. La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle [...] |
Art. 15. L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'art. 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è estesa [...] |
Art. 16. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 17. Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale |
Art. 18. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge |
§ 17.2.42 – L. 3 dicembre 1964, n. 1259. [1]
Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
(G.U. 5 dicembre 1964, n. 301).
I limiti di contributo previsti dall'art. 1 della
Il quinto comma dell'art. 3 della
"Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000".
Il primo comma dell'art. 5 della
"Per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della perizia o di concessione dell'anticipazione di cui all'art. 8 il contributo di cui all'art. 3 è elevato del 10 per cento".
All'art. 6 della
"La spesa per la demolizione e lo sgombero dei materiali sulle aree di cui al presente articolo è a carico dello Stato".
All'art. 8 della
"L'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano inizio entro sei mesi dalla data di comunicazione della relativa concessione o entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge per le anticipazioni già concesse anteriormente ad essa, tranne proroga accordata per cause di forza maggiore dal provveditore alle opere pubbliche".
Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 14 della
Il secondo comma dell'art. 14 della
L'art. 15 della
"Le unità immobiliari costruite ai sensi dell'articolo precedente sono di proprietà dei privati. Gli enti costruttori hanno diritto di iscrivere su di essi ipoteca a garanzia della eventuale differenza tra il costo dell'unità immobiliare e l'importo del contributo erogato a norma dell'art. 3.
Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento".
Coloro che entro i termini prescritti dal quarto comma dell'art. 16 della
I proprietari di fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto possono anche effettuarne la ricostruzione sia nel centro abitato sia in agglomerati, esistenti o in formazione, altre contrade rurali nel territorio dello stesso Comune.
La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli articoli 16 e 17 della
Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 18 della
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprietà delle Provincie e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla
All'art. 21 della
"I piani di ricostruzione hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione".
L'art. 8 della
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della
Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.
Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la
Il termine fissato dall'art. 22 della
La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a carico del Ministero dei lavori pubblici sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte prevista per le ricostruzioni all'art. 11 della
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di ricostruzione e riparazione di edifici non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della
Il termine per chiedere i benefici previsti dalla presente legge è di otto mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del