§ 17.3.56 - Legge 4 novembre 1963, n. 1465.
Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/11/1963
Numero:1465


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti
Art. 2.      La consistenza familiare prevista dal precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963
Art. 3.  [2]
Art. 4.      L'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente
Art. 5.      In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'art. 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A. - Casa, [...]
Art. 6.      Il primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      Il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti
Art. 8.  [3]
Art. 9.      Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorché riguardino Comuni per [...]
Art. 10.      Il termine indicato nell'art. 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 11.      L'art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è cosi modificato
Art. 12.      I termini di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 13.      Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la [...]
Art. 14.      Il terzo comma dell'art. 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente
Art. 15.      La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962


§ 17.3.56 - Legge 4 novembre 1963, n. 1465. [1]

Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

(G.U. 11 novembre 1963, n. 293)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

     "Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri".

 

          Art. 2.

     La consistenza familiare prevista dal precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963.

 

          Art. 3. [2]

     Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente:

     "Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 3 o di concessione dell'anticipazione di cui all'art. 8 il contributo è elevato del dieci per cento.

     Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

     Qualora il danneggiato si valga della facoltà di cui al successivo art. 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini".

 

          Art. 5.

     In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'art. 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A. - Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante.

     La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun Comune invita i proprietari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

     I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione l'eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. E' applicabile il disposto dell'art. 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

     Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'art. 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata.

     I proprietari di più alloggi potranno valersi della facoltà di cui al primo comma per gli alloggi che residueranno dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

 

          Art. 6.

     Il primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'art. 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 12, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

     Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'art. 3, secondo comma".

 

          Art. 7.

     Il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

     "In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3.

     Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'art. 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera a), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'art. 3".

 

          Art. 8. [3]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonché alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilità pubblica.

     Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente.

     Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree.

     Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847.

     L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza [4] .

     L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dai terzo comma dell'art. 12 della legge 3 dicembre 1964, numero 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni [5] .

     Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati [6] .

     Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'art. 2645 del Codice civile [7] .

 

          Art. 9.

     Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorché riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

     Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dall'art. 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.

 

          Art. 10.

     Il termine indicato nell'art. 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     L'art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è cosi modificato:

     "Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'art. 10 della presente legge. Le somme mutuate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

     Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni.

     Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

     L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'art. 10 della presente legge sono ridotti alla metà".

 

          Art. 12.

     I termini di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

 

          Art. 14.

     Il terzo comma dell'art. 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

     "Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge".

 

          Art. 15.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

     Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possono avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'art. 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'art. 12 della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 3 dicembre 1964, n. 1259.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 26 maggio 1975, n. 183.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 26 maggio 1975, n. 183.