Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 18/07/1962 |
Numero: | 1101 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 |
§ 17.2.3b - Legge 18 luglio 1962, n. 1101. [1]
Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.
(G.U. 10 agosto 1962, n. 201).
All'art. 2 della
"Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della
Le domande per ottenere i benefici previsti dal
Il secondo comma dell'art. 4 del
"I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni".
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del
[1] Abrogata dall'art. 24 del