§ 17.2.24 – L. 28 dicembre 1952, n. 4436.
Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/12/1952
Numero:4436


Sommario
Art. 1.      Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531
Art. 2.      Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del [...]
Art. 3.      Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a [...]
Art. 4.      Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del [...]
Art. 5.      Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi [...]


§ 17.2.24 – L. 28 dicembre 1952, n. 4436. [1]

Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.

(G.U. 4 febbraio 1953, n. 28).

 

     Art. 1.

     Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

     L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di 50 volte.

     Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

     Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.

 

          Art. 2.

     Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.

     Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.

     Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.

     Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 [2].

 

          Art. 3.

     Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

     Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ed all'importo della spesa prevista dal nuovo progetto da presentarsi a norma dell'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457 e dell'art. 2 del regio decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578.

 

          Art. 5.

     Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1935, n. 454, per i quali il contributo sotto qualsiasi forma, riconosciuto dal Ministero delle finanze o dal Ministero del tesoro non sia stato ancora riscosso in tutto o in parte, il Ministero dei lavori pubblici provvederà in sostituzione del contributo anzidetto, alla concessione del sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, della legge 29 luglio 1949, n. 531 e della presente legge.

     Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, saranno trattenute e versate alla gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, le somme eventualmente dovute a tale gestione dal beneficiario del sussidio.

     Sullo stesso ammontare dovrà essere trattenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiati terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.

     Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e dell'art. 6 della legge 29 luglio 1949, n. 531.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 luglio 1962, n. 1101.