Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 28/12/1952 |
Numero: | 4436 |
Sommario |
Art. 1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 531 |
Art. 2. Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del [...] |
Art. 3. Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a [...] |
Art. 4. Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del [...] |
Art. 5. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi [...] |
§ 17.2.24 – L. 28 dicembre 1952, n. 4436. [1]
Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936.
(G.U. 4 febbraio 1953, n. 28).
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del
L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908, al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al
Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero, nel caso di notifica anteriore a tale data, purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.
Nessuna detrazione di sussidio viene praticata per lavori parzialmente eseguiti anteriormente alla data del 13 ottobre 1947, e andati distrutti da eventi bellici posteriormente alla loro esecuzione e che non siano stati comunque indennizzati.
Gli interessati per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della presente legge, debbono presentare, entro il termine del 30 giugno 1953, ai competenti uffici del Genio civile domanda corredata dal progetto esecutivo dei lavori e dalla documentazione possessoria dell'area edificabile.
Il progetto, munito del visto di approvazione, sarà inviato dagli uffici del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici.
Il sussidio maggiorato per gli edifici distrutti, è ridotto all'importo del progetto qualora questo risulti di ammontare inferiore al sussidio stesso.
Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della
Il sussidio dello Stato è corrisposto nella stessa misura di cui al precedente art. 1 tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso ed a tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regio
Per i diritti a mutuo a titolo oneroso il sussidio sarà determinato in rapporto al valore del cespite sinistrato, a norma dell'art. 2 della
Per i sussidi dello Stato, derivanti da fabbricati danneggiati da utilizzarsi in lavori di nuova costruzione, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 11 del regio
Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 incluso di cui all'art. 7 della
Sull'ammontare del sussidio determinato a norma della
Sullo stesso ammontare dovrà essere trattenuto anche l'importo delle obbligazioni danneggiati terremoto eventualmente rilasciato al beneficiario del sussidio.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 6 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della