§ 17.2.13 – L. 29 luglio 1949, n. 531.
Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:29/07/1949
Numero:531


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      E' consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. [...]
Art. 4.      Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda [...]
Art. 5.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni [...]
Art. 6.      Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre [...]
Art. 7.      Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e [...]


§ 17.2.13 – L. 29 luglio 1949, n. 531. [1]

Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso.

(G.U. 23 agosto 1949, n. 192).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     E' consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purchè la nuova area si trovi nel territorio dello stesso Comune.

 

          Art. 4.

     Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello allegato al progetto esecutivo già prodotto.

     Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire due miliardi.

     Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

 

          Art. 6.

     Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire un miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire un miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire un miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-1953.

 

          Art. 7.

     Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1952, n. 4436.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1952, n. 4436.