§ 80.1.10 - L. 1 maggio 1955, n. 318.
Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:01/05/1955
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze [...]
Art. 2.      Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge [...]
Art. 3.      Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11e12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo [...]
Art. 4.      In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. [...]
Art. 5.      All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.1.10 - L. 1 maggio 1955, n. 318.

Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita.

(G.U. 5 maggio 1955, n. 103).

 

Art. 1.

     Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.

     Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2,3e5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

 

     Art. 2.

     Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6e7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

     Art. 3.

     Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11e12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio.

     Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11e13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

 

     Art. 4.

     In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

     A quello di lire un miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

TABELLA A

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DAL 1° GENNAIO 1954

 

Categoria

Importo mensile netto dell'assegno integrativo

Magistrati di Cassazione:

 

Primo Presidente della Corte di cassazione

60.000

Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore acque pubbliche

55.000

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati

50.000

Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati

45.000

Magistrati di Appello:

 

Consiglieri di Corte di appello ed equiparati

33.000

Magistrati di Tribunale:

 

Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio

20.000

Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento quadriennale di stipendio

10.000

Giudici ed equiparati

7.000

Aggiunti giudiziari

5.000

 

 

TABELLA B

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DAL 1° GENNAIO 1954

 

 

Importo mensile netto dell'assegno integrativo

Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato

55.000

Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato

50.000

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato

45.000

Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato

33.000

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituiti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato

20.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato

10.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato

7.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato

5.000