Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 01/05/1955 |
Numero: | 318 |
Sommario |
Art. 1. Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito, in aggiunta alle competenze [...] |
Art. 2. Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge [...] |
Art. 3. Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11e12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, già liquidate o da liquidarsi, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1954 un assegno integrativo [...] |
Art. 4. In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. [...] |
Art. 5. All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 80.1.10 - L. 1 maggio 1955, n. 318.
Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita.
(G.U. 5 maggio 1955, n. 103).
Al personale statale in attività di servizio il cui trattamento per stipendio è previsto dalla
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2,3e5 del
Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1954, in sostituzione dell'indennità di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della
Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11e12 della
Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11e13 del
In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1° gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non è soggetta a recupero.
All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
A quello di lire un miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
TABELLA A
ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA DAL 1° GENNAIO 1954
Categoria |
Importo mensile netto dell'assegno integrativo |
Magistrati di Cassazione: |
|
Primo Presidente della Corte di cassazione |
60.000 |
Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore acque pubbliche |
55.000 |
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati |
50.000 |
Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati |
45.000 |
Magistrati di Appello: |
|
Consiglieri di Corte di appello ed equiparati |
33.000 |
Magistrati di Tribunale: |
|
Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio |
20.000 |
Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento quadriennale di stipendio |
10.000 |
Giudici ed equiparati |
7.000 |
Aggiunti giudiziari |
5.000 |
TABELLA B
ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE NETTO SPETTANTE AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DAL 1° GENNAIO 1954
|
Importo mensile netto dell'assegno integrativo |
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato |
55.000 |
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato |
50.000 |
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato |
45.000 |
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato |
33.000 |
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituiti avvocati di 1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato |
20.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, vice referendari della Corte dei conti con aumento quadriennale di stipendio, sostituti avvocati di 2ª classe e procuratori di 1ª classe dello Stato |
10.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, vice referendari della Corte dei conti, procuratori di 2ª classe dello Stato |
7.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato |
5.000 |