Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 25/09/1989 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 71.2.106 - D.L. 25 settembre 1989, n. 327 [1] .
Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.
(G.U. 26 settembre 1989, n. 225)
1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.
2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.
3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
4. Il comma 3 dell'art. 39 del
5. La tabella B allegata alla
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della