Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 22/09/1988 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Articolo 1. 1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli [...] |
Art. 1. 1. L'art. 1, comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'art. 2, comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. Dopo l'art. 7 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente |
Art. 4. 1. Dopo l'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente |
Art. 5. 1. L'art. 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. L'art. 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. All'art. 35 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la parola "annualmente" è sostituita dalla parola (Omissis) |
Art. 8. 1. L'art. 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 9. 1. L'intitolazione del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla seguente: (Omissis) |
Art. 10. 1. L'intitolazione della sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla seguente: (Omissis) |
Art. 11. 1. Nell'art. 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la formula: "esercita la giurisdizione in materia penale, in primo grado ed in appello" è sostituita dalla [...] |
Art. 12. 1. L'art. 44 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato |
Art. 13. 1. Nell'art. 46, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 la parola "annualmente" è sostituita dalla parola (Omissis) |
Art. 14. 1. Dopo l'art. 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente |
Art. 15. 1. L'art. 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 16. 1. L'art. 54 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 17. 1. L'art. 57 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato |
Art. 18. 1. L'art. 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 19. 1. L'art. 66 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 20. 1. L'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 21. 1. L'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 22. 1. L'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 23. 1. L'art. 83 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 24. 1. L'art. 84 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato |
Art. 25. 1. L'art. 97, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 26. 1. All'art. 98 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole "e quelli addetti nei tribunali all'ufficio d'istruzione dei processi penali" sono sostituite dalle [...] |
Art. 27. 1. Nell'art. 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'ultima parte è sostituita dalla seguente |
Art. 28. 1. L'art. 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 29. 1. L'art. 190 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente |
Art. 30. 1. L'art. 16 comma 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 è sostituito dal seguente |
Art. 31. 1. L'art. 5 comma 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dal seguente |
Art. 32. 1. All'art. 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 le parole "escluso quello di pretore dirigente" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) |
Art. 33. 1. L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è sostituito dal seguente |
Art. 34. 1. L'art. 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è sostituito dal seguente |
Art. 35. 1. L'art. 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è sostituito dal seguente |
Art. 36. 1. L'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è abrogato |
Art. 37. 1. L'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287 è sostituito dal seguente |
Art. 38. 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aumentate, [...] |
Art. 39. 1. L'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 884 è abrogato |
Art. 40. 1. Salvo quanto disposto dall'art. 41, sono istituiti gli uffici della procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario |
Art. 41. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari le funzioni di pubblico ministero presso le preture di [...] |
Art. 42. 1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di [...] |
§ 51.4.51 – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
(G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.).
1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente disposto.
NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO
A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI
1. L'art. 1, comma 1 del
(Omissis).
1. L'art. 2, comma 1 del
(Omissis).
2. Il comma 2 del medesimo articolo è abrogato.
1. Dopo l'art. 7 del
(Omissis).
1. Dopo l'art. 7-bis del
(Omissis).
1. L'art. 31 del
(Omissis).
1. L'art. 34 del
(Omissis).
1. All'art. 35 comma 1 del
2. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
1. L'art. 39 comma 3 del
(Omissis).
1. L'intitolazione del capo III del titolo II del
1. L'intitolazione della sezione I del capo III del titolo II del
2. La denominazione "tribunale" nel
1. Nell'art. 43 del
1. L'art. 44 del
1. Nell'art. 46, comma 2, del
2. Nel comma 3 dello stesso articolo, dopo le parole "A ciascuna sezione" sono aggiunte le parole (Omissis).
3. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma: (Omissis).
1. Dopo l'art. 50 del
(Omissis).
1. L'art. 53 del
(Omissis).
1. L'art. 54 comma 1 del
(Omissis).
1. L'art. 57 del
1. L'art. 58 comma 1 del
(Omissis).
1. L'art. 66 comma 3 del
(Omissis).
1. L'art. 70 del
(Omissis).
1. L'art. 71 del
(Omissis).
1. L'art. 72 del
(Omissis).
1. L'art. 83 del
(Omissis).
1. L'art. 84 del
1. L'art. 97, comma 2, del
(Omissis).
2. Il comma 3 dello stesso articolo è sostituito dal seguente: (Omissis).
1. All'art. 98 del
1. Nell'art. 109 del
(Omissis).
1. L'art. 113, comma 1, del
(Omissis).
1. L'art. 190 del
(Omissis).
1. L'art. 16 comma 2 del regio
(Omissis).
2. Il comma 4 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. L'art. 5 comma 1 della
(Omissis).
1. All'art. 11 comma 3 della
1. L'art. 7 della
(Omissis).
1. L'art. 25 della
(Omissis).
1. L'art. 26 della
(Omissis).
1. L'art. 28 della
1. L'art. 30 della
(Omissis).
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aumentate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le piante organiche dei presidenti di sezione nei tribunali ordinari ove è istituita, a norma dell'art. 46, comma 4, del
2. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di presidente di sezione.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, almeno tre mesi prima della entrata in vigore del codice di procedura penale, si provvede alle variazioni tabellari relative alle preture, ai tribunali ordinari ed ai tribunali per i minorenni, necessarie ad attribuire le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. Parimenti si provvede alle variazioni tabellari delle sezioni di corte di appello necessarie ad attribuire le funzioni demandate a norma dell'art. 58, comma 1, del
4. Contestualmente alle variazioni tabellari predette il Consiglio superiore della magistratura approva i criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti, a norma dell'art. 7-ter del
1. L'art. 1 della
2. La tabella B annessa alla
3. [1]
1. Salvo quanto disposto dall'art. 41, sono istituiti gli uffici della procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici di procura della Repubblica presso la pretura avente sede nel capoluogo di circondario.
3. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale del ruolo delle cancellerie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare a ciascuno dei predetti uffici.
4. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di magistrato. Nello stesso termine il Ministro di grazia e giustizia provvede alla copertura dei posti del personale amministrativo.
5. Nel termine previsto nel comma 4 sono nominati i vice procuratori onorari [2].
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla Tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'art. 72 del
2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede all'estrazione dei giudici popolari per la sessione successiva, a norma dell'art. 25 della
2. La sessione in corso prosegue fino all'esaurimento del ruolo.
3. L'ultima sessione dell'anno in cui cade la data di entrata in vigore del codice di procedura penale dura fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
TABELLA I
La tabella B annessa alla
(Omissis)
TABELLA II
CIRCONDARI DEI TRIBUNALI NON PROVINCIALI NEI QUALI LE FUNZIONI DI P.M. PRESSO LE PRETURE VENGONO TEMPORANEAMENTE ATTRIBUITE ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI MEDESIMI
1) Camerino |
32) Vigevano |
2) Fermo |
33) Voghera |
3) Urbino |
34) Ariano Irpino |
4) Lucera |
35) S. Angelo dei Lombardi |
5) Crema |
36) Marsala |
6) Rimini |
37) Sciacca |
7) Lanusei |
38) Termini Imerese |
8) Tempio Pausania |
39) Orvieto |
9) Nicosia |
40) Spoleto |
10) Larino |
41) Lagonegro |
11) Caltagirone |
42) Melfi |
12) Modica |
43) Locri |
13) Castrovillari |
44) Palmi |
14) Crotone |
45) Cassino |
15) Lamezia Terme |
46) Civitavecchia |
16) Paola |
47) Velletri |
17) Rossano |
48) Sala Consilina |
18) Vibo Valentia |
49) Vallo della Lucania |
19) Montepulciano |
50) Acqui Termi |
20) Prato |
51) Alba |
21) Chiavari |
52) Biella |
22) San Remo |
53) Casale Monferrato |
23) Avezzano |
54) Ivrea |
24) Lanciano |
55) Mondovì |
25) Sulmona |
56) Pinerolo |
26) Vasto |
57) Saluzzo |
27) Mistretta |
58) Tortona |
28) Patti |
59) Verbania |
29) Busto Arsizio |
60) Rovereto |
30) Lecco |
61) Tolmezzo |
31) Lodi |
62) Bassano del Grappa |
[1] Comma abrogato dall'art. 1 del
[2] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1988, n. 293.
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del