Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 22/12/1973 |
Numero: | 884 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 71.2.6F - Legge 22 dicembre 1973, n. 884. [1]
Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
(G.U. 8 gennaio 1974, n. 7)
La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla
I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'art. 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla
TABELLA A
Tribunali ai quali sono addetti i magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente, Procuratore della Repubblica e Consigliere istruttore e magistrati di Corte di appello in funzioni di Procuratori aggiunti della Repubblica e di Consiglieri istruttori aggiunti
(Omissis)
TABELLA B [3]
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del
[3] Vedi la