§ 71.2.6F - Legge 22 dicembre 1973, n. 884.
Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:22/12/1973
Numero:884


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 71.2.6F - Legge 22 dicembre 1973, n. 884. [1]

Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

(G.U. 8 gennaio 1974, n. 7)

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

          Art. 3.

     I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'art. 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'art. 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso art. 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

 

     TABELLA A

     Tribunali ai quali sono addetti i magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente, Procuratore della Repubblica e Consigliere istruttore e magistrati di Corte di appello in funzioni di Procuratori aggiunti della Repubblica e di Consiglieri istruttori aggiunti

     (Omissis)

 

     TABELLA B [3]

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.