§ 6.6.13 - Legge 19 febbraio 1970, n. 76.
Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:19/02/1970
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo [...]
Art. 2.      Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo [...]
Art. 3.      Le norme dei precedenti articoli si applicano a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, esclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.
Art. 5.      Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre [...]


§ 6.6.13 - Legge 19 febbraio 1970, n. 76. [1]

Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

(G.U. 16 marzo 1970, n. 68).

 

     Art. 1.

     Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per la parte di lavori eseguita dal 1° gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

     Sono fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori eseguita fino al 31 dicembre 1968.

     Quando manchi una precedente domanda di revisione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o entro la data della firma del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al predetto termine di tre mesi.

 

          Art. 2.

     Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per tutta la durata dell'esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta [2].

 

          Art. 3.

     Le norme dei precedenti articoli si applicano a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, esclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nei secondo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

     A tal fine la quota a disposizione per imprevisti, determinata in sede di progettazione ai sensi delle norme vigenti, deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

 

          Art. 5.

     Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 1 della L. 22 febbraio 1973, n. 37, l'art. 6 della L. 19 gennaio 1974, n. 9 e l'art. 10 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.