Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne |
Data: | 09/02/1968 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970 |
Art. 2. Le agevolazioni, di cui all'art. 7 della legge 14 novembre 1962, numero 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 67.3.33 - Legge 9 febbraio 1968, n. 91. [1]
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 4 marzo 1968, n. 59)
Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla
Le agevolazioni, di cui all'art. 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Termine prorogato al la 31 dicembre 1972 dall'art. 1 della