Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne |
Data: | 17/02/1971 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972. |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 67.3.1B - Legge 17 febbraio 1971, n. 113. [1]
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 1 aprile 1971, n. 81)
Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del