Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne |
Data: | 23/12/1965 |
Numero: | 1416 |
Sommario |
Art. 1. La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 67.3.2a - Legge 23 dicembre 1965, n. 1416. [1]
Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).
La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 1 della