§ 67.1.43 - Legge 12 agosto 1974, n. 376.
Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:12/08/1974
Numero:376


Sommario
Art. 1.      Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è [...]
Art. 2.      L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e [...]


§ 67.1.43 - Legge 12 agosto 1974, n. 376. [1]

Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo

(G.U. 26 agosto 1974, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è prorogato di due anni [2] .

 

          Art. 2.

     L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative agli stanziamenti residui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, può essere effettuata con le modalità previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di due anni, dall'articolo unico della L. 29 aprile 1976, n. 255, con effetto dal 19 aprile 1976.