| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.1 navigazione aerea | 
| Data: | 12/08/1974 | 
| Numero: | 376 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è [...] | 
| Art. 2. L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e [...] | 
§ 67.1.43 - Legge 12 agosto 1974, n. 376. [1]
Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo
(G.U. 26 agosto 1974, n. 222)
     Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della 
     L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative agli stanziamenti residui di cui alla 
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di due anni, dall'articolo unico della