§ 67.1.137 - Legge 12 marzo 1968, n. 291.
Modifiche alla legge 5 maggio 1956, numero 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:12/03/1968
Numero:291


Sommario
Art. 1.      La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 18 miliardi.
Art. 2.      I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché del Consiglio [...]
Art. 3.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, può assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente legge, impegni di [...]
Art. 4.      La spesa derivante dalla presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: > per lire 2 miliardi per [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di [...]


§ 67.1.137 - Legge 12 marzo 1968, n. 291.

Modifiche alla legge 5 maggio 1956, numero 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo

(G.U. 4 aprile 1968, n. 88)

 

 

     Art. 1.

     La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 18 miliardi.

     Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale, in ragione di lire 4 miliardi e 750 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi e, in ragione di lire 3 miliardi e 250 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Venezia-Marco Polo.

 

          Art. 2.

     I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

     Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrate in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, può assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 4.

     La spesa derivante dalla presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: > per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.