§ 67.1.26 - D.L. 31 ottobre 1967, n. 969 .
Finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:31/10/1967
Numero:969


Sommario
Art. 1.      Per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Roma (Fiumicino) e per l'ampliamento ed il [...]
Art. 2.      In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei [...]
Art. 3.      L'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Il Ministro per i lavori pubblici può affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti incarichi di studio, di progettazione e di collaudo delle opere previste [...]
Art. 6.      Gravano sugli stanziamenti autorizzati con l'art. 1 anche le spese per il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4, per l'impianto ed il funzionamento del [...]
Art. 7.  [4]
Art. 8.      Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto negli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del cap. [...]
Art. 9.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 67.1.26 - D.L. 31 ottobre 1967, n. 969 [1] .

Finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino

(G.U. 31 ottobre 1967, n. 273)

 

 

     Art. 1.

     Per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Roma (Fiumicino) e per l'ampliamento ed il completamento dell'aeroporto stesso, secondo il programma previsto dall'art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di L. 35.000.000.000. [2]

     La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 5.000.000.000 annui in ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1973.

 

          Art. 2.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le opere finanziate ai sensi del precedente articolo sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

     Il programma di massima delle opere e l'ordine della loro priorità sono stabiliti con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Nella stessa forma e con la stessa procedura sono stabilite le varianti al programma ed alle priorità, che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

 

          Art. 3.

     L'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

 

          Art. 4. [3]

     Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1, è istituito, presso il Ministro dei lavori pubblici, un ufficio speciale del genio civile con il compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

     All'ufficio speciale del genio civile suddetto è annesso un laboratorio prove e controllo materiali.

     La composizione e l'organizzazione dell'ufficio speciale del genio civile e del laboratorio annesso sono stabilite dal Ministro per i lavori pubblici con propri decreti.

     Allo studio ed alla definizione dei criteri di progettazione delle opere parteciperanno funzionari tecnici della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per i lavori pubblici può affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti incarichi di studio, di progettazione e di collaudo delle opere previste nel programma.

     Il compenso per gli incarichi di studio e di progettazione è stabilito con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

     In deroga alle disposizioni in vigore, possono essere nominati collaudatori anche funzionari in servizio presso altri Ministeri.

 

          Art. 6.

     Gravano sugli stanziamenti autorizzati con l'art. 1 anche le spese per il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4, per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio previsto nello stesso articolo, per le occupazioni e le espropriazioni, per gli studi, per le progettazioni e per il compenso degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5 e per i collaudi.

     Per la gestione delle opere e per le spese indicate nel precedente comma possono essere emessi ordini di accreditamento, anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.

 

          Art. 7. [4]

     Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

          Art. 8.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto negli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del cap. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1967, n. 1246.

[2]  La somma di cui al presente comma è stata incrementata di 20 miliardi dall'art. 10 della L. 22 dicembre 1973, n. 825.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.