§ 76.2.1 - Legge 5 dicembre 1955, n. 1288.
Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.2 francobolli e altri valori postali
Data:05/12/1955
Numero:1288


Sommario
Art. 1.      E' istituito, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.
Art. 2.      I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituti di credito possono effettuarne il pagamento a chiederne il [...]
Art. 3.      L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione.


§ 76.2.1 - Legge 5 dicembre 1955, n. 1288. [1]

Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso.

(G.U. 24 dicembre 1955, n. 297).

 

     Art. 1.

     E' istituito, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

     L'importo dei singoli tagli e le rispettive tasse saranno stabiliti con successivo provvedimento da emanarsi nelle forme previste dall'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

     La data d'inizio del servizio o le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituti di credito possono effettuarne il pagamento a chiederne il rimborso con le modalità che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge.

     La validità dei vaglia a taglio fisso è di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione.

     Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresì l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.

 

          Art. 3.

     L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione.

     Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso lo norme del titolo III, capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificato dalla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.