§ 65.2.6 - R.D. 17 giugno 1928, n. 1377.
Attuazione degli accordi fra il regio tesoro e la Banca d'Italia ai sensi del R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:17/06/1928
Numero:1377


Sommario
Art. 1.      La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia deve essere regolata in modo che sia sempre osservata la disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 21 dicembre 1927, n. [...]
Art. 2.      Il cambio dei biglietti della Banca d'Italia è regolato in conformità all'art. 1 del citato R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325, tenuto conto di quanto dispone il R.D. 26 [...]
Art. 3.      La circolazione media dei biglietti della Banca d'Italia e dei suoi titoli fiduciari, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute [...]
Art. 4.      La Banca d'Italia, su richiesta del Ministro per le finanze, è tenuta a fornire anticipazioni temporanee al Tesoro fino a un ammontare di 450 milioni di lire, verso [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni del T.U. di L. 28 aprile 1910, n. 204, riguardanti la limitazione degli impieghi della Banca d'Italia in titoli dello Stato o garantiti [...]
Art. 6.      Per il servizio di regia tesoreria provinciale, la Banca d'Italia non ha obblighi di cauzione
Art. 7.      La Banca d'Italia ha facoltà di convertire le riserve equiparate in riserve auree effettive
Art. 8.      Ferma rimanendo la disquisizione dell'art. 4 lettera b) del R.D.L. 27 settembre 1923, n. 2158, si intende che essa viene applicata anche alle azioni della Banca di nuova [...]
Art. 9.      E’ soggetto a tassa di circolazione nella misura ordinaria l'ammontare dei biglietti equivalenti al credito della Banca d'Italia verso l'istituto di liquidazione ed ai [...]
Art. 10.      Restano abrogate, in quanto riguardano la Banca d'Italia, le disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 10 giugno 1921, n. 736, e dell'art. 2 del R.D.L. 5 marzo 1925, n. 258


§ 65.2.6 - R.D. 17 giugno 1928, n. 1377. [1]

Attuazione degli accordi fra il regio tesoro e la Banca d'Italia ai sensi del R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325.

(G.U. 2 luglio 1928, n. 152).

 

     Art. 1.

     La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia deve essere regolata in modo che sia sempre osservata la disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325, in forza della quale deve costantemente esistere una riserva in oro o in divise e crediti su paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti i banca in oro, non inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei biglietti stessi e di ogni altro impegno a vista della banca.

     Qualora la riserva scendesse al disotto del 40 per cento della circolazione, la parte di questa così scoperta, quando non superi il 10 per cento, sarà soggetta a una tassa in misura corrispondente al saggio ufficiale dello sconto aumentata di un decimo.

     La tassa medesima sarà accresciuta di un altro decimo del detto saggio per ogni ulteriore differenza di 10 per cento nella proporzione tra circolazione e riserva.

     Saranno presi accordi tra il Ministro per le finanze e la Banca d'Italia per evitare aumenti di circolazione negli stessi margini risultanti dal rapporto proporzionale considerato dal citato art. 4 del R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325.

 

          Art. 2.

     Il cambio dei biglietti della Banca d'Italia è regolato in conformità all'art. 1 del citato R.D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325, tenuto conto di quanto dispone il R.D. 26 febbraio 1928, n. 253, ed il regio decreto di pari data di quest'ultimo, numero 252.

 

          Art. 3.

     La circolazione media dei biglietti della Banca d'Italia e dei suoi titoli fiduciari, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto, è soggetta ad una tassa annua in ragione del 11/2 per mille senza altre aggiunte.

     Non sono soggetti a tassa i biglietti emessi dalla Banca medesima per anticipazioni consentite al Tesoro, a tenore del successivo art. 4.

 

          Art. 4.

     La Banca d'Italia, su richiesta del Ministro per le finanze, è tenuta a fornire anticipazioni temporanee al Tesoro fino a un ammontare di 450 milioni di lire, verso corresponsione di un interesse nella misura di 2 per cento netto in ragione di anno.

     I biglietti relativi a tale circolazione sono garantiti da riserva nella misura di almeno il 40 per cento.

     Sono soppresse tutte le disposizioni che davano al Tesoro dello Stato la facoltà di chiedere anticipazioni straordinarie, e quindi somministrazioni di biglietti della Banca.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni del T.U. di L. 28 aprile 1910, n. 204, riguardanti la limitazione degli impieghi della Banca d'Italia in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 6.

     Per il servizio di regia tesoreria provinciale, la Banca d'Italia non ha obblighi di cauzione.

     I rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa per la gestione di tale servizio sono regolati da apposita convenzione.

     Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria, il Tesoro è tenuto a lasciare alla Banca una dotazione permanente di 50 milioni di lire.

     Quando tale fondo superi o sia sotto la cifra di 50 milioni e fino a 300 milioni, sulla differenza in più ed in meno correrà a favore del Tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse annuo di 1 1/2 per cento al netto di ogni imposta.

     Indipendentemente da questo fondo ordinario costituente un conto corrente a vista, e perciò soggetto alla garanzia di una riserva non inferiore al 40 per cento, il Tesoro può tenere presso la Banca un altro fondo in conto corrente vincolato. Su tale fondo viene applicato l'interesse di 11/2 per cento annuo, sino a concorrenza di una somma complessiva di mezzo miliardo, comprendendo in tale somma quella del fondo ordinario in conto corrente libero. Sulle eccedenze al disopra del mezzo miliardo è dovuto l'interesse del 3 per cento l'anno.

 

          Art. 7.

     La Banca d'Italia ha facoltà di convertire le riserve equiparate in riserve auree effettive.

     Quando lo consentono le condizioni dell'istituto, in armonia con le condizioni generali del mercato monetario, la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre la propria circolazione dei biglietti anche con la prudente liquidazione di una parte delle sue riserve equiparate.

     I frutti derivanti dall'impiego delle riserve saranno ripartiti fra Stato e Banca secondo a posita convenzione, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 21 dicembre 1927, n. 2325.

 

          Art. 8.

     Ferma rimanendo la disquisizione dell'art. 4 lettera b) del R.D.L. 27 settembre 1923, n. 2158, si intende che essa viene applicata anche alle azioni della Banca di nuova emissione.

 

          Art. 9.

     E’ soggetto a tassa di circolazione nella misura ordinaria l'ammontare dei biglietti equivalenti al credito della Banca d'Italia verso l'istituto di liquidazione ed ai titoli da esso provenienti, ma l'importo relativo è rimborsato alla banca medesima da esso Istituto.

     Per gli scopi che all'art. 2 del R.D.L. 2 gennaio 1923, n. 5, all'art. 5 del R.D.L. 27 settembre 1923, n. 2158, e all'art. 3, lettera c), del R.D.L. 6 novembre 1926, n. 1832, fino a tutto il 1930 saranno accantonati i tre quarti dell'ammontare totale della tassa di circolazione.

     Resta fermo l'art. 3 del R.D.L. 6 novembre 1926, n. 1832, per quanto concerne le lettere a), b) e c).

     Dei frutti relativi ai titoli di provenienza dell'Istituto di liquidazione deve giovarsi l'istituto stesso, del quale lo Stato è garante verso la Banca d'Italia. I biglietti effettivamente rientrati nelle casse della Banca d'Italia dalle operazioni dell'Istituto di liquidazione riducono l'ammontare globale della circolazione.

 

          Art. 10.

     Restano abrogate, in quanto riguardano la Banca d'Italia, le disposizioni dell'art. 2 del R.D.L. 10 giugno 1921, n. 736, e dell'art. 2 del R.D.L. 5 marzo 1925, n. 258.

     Sono altresì abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del T.U. di legge approvato con R.D. 28 aprile 1910, n. 204, dei RR.DD. 4 agosto, 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 8 e 1284, e del R.D.L. 7 settembre 1926, numero 1506, come pure tutte le altre disposizioni riguardanti l'istituto di emissione, le quali siano incompatibili col presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.