§ 65.2.2 - R.D. 28 aprile 1910, n. 204.
Approvazione dell'annesso testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.2 circolazione
Data:28/04/1910
Numero:204


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del [...]
Art. 1.  (Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 [...]
Art. 2.  (Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 3.  (Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10 allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).
Art. 4.  (Art. 9, legge 10 agosto 1893, 449).
Art. 5.  (Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 6.  Legge, 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A
Art. 7.  Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45
Art. 8.  (Art. 33, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).
Art. 9.  (Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).
Art. 10.  (Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).
Art. 11.  (Art. 6, legge 19 agosto 1893, n. 449 - Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, 8 e [...]
Art. 12.  (Art. 8, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9 della legge stessa).
Art. 13.  (Art. 10 e 15, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 14.  (Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 15.  (Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 9, allegato B e 2, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 26 novembre 1907 - [...]
Art. 16.  (Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 17.  (Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, legge 31 dicembre 1907, n. 804).
Art. 18.  (Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 19.  (Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 65).
Art. 20.  (Art. 13, legge 7 luglio 1895, n. 350 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).
Art. 21.  (Legge 31 dicembre 1907, n. 804).
Art. 22.  (Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253).
Art. 23.  (Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 16, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Allegato A alla legge 31 dicembre [...]
Art. 24.  (Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7, all. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, all. C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, [...]
Art. 25.  (Art. 30, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 26.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 27.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 28.  (Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Legge 31 dicembre 1907, n. 894, allegato A - Art. 8, legge 5 luglio 1908, n. 404).
Art. 29.  (Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Art. 30.  (Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26 allegato P alla legge stessa).
Art. 31.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).
Art. 32.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255).
Art. 33.  (Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261).
Art. 34.  (Articoli 8 e 9, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 35.  (Art. 6, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 36.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, [...]
Art. 37.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).
Art. 38.  (Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).
Art. 39.  (Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).
Art. 40.  (Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 41.  (Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 42.  (Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 43.  (Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 44.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Articoli 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895 n. 486 - Art. 1, legge 7 luglio 1901, n. 334).
Art. 45.  (Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24).
Art. 46.  (Art. 2, legge 1° febbraio 1901, n. 24).
Art. 47.  (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24).
Art. 48.  (Art. 1 e 2, legge 29 marzo 1906, n. 100).
Art. 49.  (Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100).
Art. 50.  (Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100).
Art. 51.  (Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 - Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).
Art. 52.  (Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255).
Art. 53.  (Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333).
Art. 54.  (Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333).
Art. 55.  (Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
Art. 56.  (Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441).
Art. 57.  (Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 58.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 59.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 60.  (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 61.  (Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 62.  (Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 63.  (Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 64.  (Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, già citata).
Art. 65.  (Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 66.  (Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 67.  (Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, già citata).
Art. 68.  (Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 69.  (Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 70.  (Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349).
Art. 71.  (Art. 2, legge 7 luglio 1905 n. 349).
Art. 72.  (Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349).
Art. 73.  (Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 74.  (Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 75.  (Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 7, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12 legge 3 marzo 1898, n. 47).
Art. 76.  (Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, già citata).
Art. 77.  (Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 78.  (Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 79.  (Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 80.  (Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320).
Art. 81.  (Art. 2, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 82.  (Art. 3, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 83.  (Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 84.  (Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 85.  (Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 86.  (Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 87.  (Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 88.  (Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 13 legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 89.  (Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 90.  (Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 91.  (Art. 20, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 92.  (Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 93.  (Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 94.  (Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 95.  (Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 96.  (Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 97.  (Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 98.  (Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 99.  (Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 100.  (Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 101.  (Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350).
Art. 102.  (Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 103.  (Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 104.  (Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 105.  (Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 106.  (Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 107.  (Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1905, n. 486).
Art. 108.  (Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 12, allegato T alla legge suddetta).
Art. 109.  (Art. 4, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 110.  (Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304).
Art. 111.  Art. 26, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 5, allegato P alla legge stessa
Art. 112.  (Art. 6, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24).
Art. 113.  (Legge 31 dicembre 1907, n. 804).
Art. 114. 
Art. 115.  (Art. 9, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 116.  (Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 117.  (Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 118.  (Art. 12, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 119.  (Art. 13, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 120.  (Art. 14, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 121.  (Art. 15, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 122.  (Art. 16, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 123.  (Art. 15, legge 10 agosto, 1893, n. 449 - Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36, legge stessa).
Art. 124.  (Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 125.  (Art. 20, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 126.  (Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 127.  (Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 128.  (Art. 23, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 129.  (Art. 24, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 130.  (Art. 25, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 131.  (Art. 26, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 132.  (Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 133.  (Art. 1, legge 10 agosto 1893, 449).
Art. 134.  (Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
Art. 135.  (Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).
Art. 136.  (Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato D alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).
Art. 137.  (Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 138.  (Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).
Art. 139.  (Art. 20, legge 19 agosto 1893, n. 449).
Art. 140.  (Art. 29, legge 19 agosto 1893, n. 449).
Art. 141.  (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).
Art. 142.  (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388).
Art. 143.  (Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 - Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 351).
Art. 144.  (Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290).
Art. 145.  (Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).


§ 65.2.2 - R.D. 28 aprile 1910, n. 204.

Approvazione dell'annesso testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca.

(G.U. 27 maggio 1910, n. 123).

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

 

Titolo I

EMISSIONE DEI BIGLIETTI E DI ALTRI TITOLI

 

          Art. 1. (Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col regio decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n.47).

     La facoltà di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:

     Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;

     Banco di Napoli;

     Banco di Sicilia.

     Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta da sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

     Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

     Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

 

          Art. 2. (Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facoltà di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

 

          Art. 3. (Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10 allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

     I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di emettere sono dei tagli da lire 50, 100, 500 e 1000.

 

          Art. 4. (Art. 9, legge 10 agosto 1893, 449). [1]

 

          Art. 5. (Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.

 

Titolo II

CIRCOLAZIONE

 

Capo I

LIMITE DELLA CIRCOLAZIONE

 

          Art. 6. Legge, 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A [2]

 

          Art. 7. Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 [3]

 

Capo II

CAMBIO DEI BIGLIETTI

 

          Art. 8. (Art. 33, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

     I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.

     Però, fino a nuova disposizione legislativa, e finchè rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.

     In quest'ultimo caso gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

 

          Art. 9. (Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

     I biglietti della Banca D'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

     Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

 

          Art. 10. (Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).

     Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.

 

Capo III

RISERVA

 

          Art. 11. (Art. 6, legge 19 agosto 1893, n. 449 - Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     La riserva degli Istituti di emissione non può essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6.

     La parte metallica è costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

     Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima.

     A fare parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:

     1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;

     2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro;

     3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14;

     nei limiti seguenti:

     per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;

     per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione però che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;

     per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.

     Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

     I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3,50 per cento della circolazione suddetta.

 

          Art. 12. (Art. 8, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9 della legge stessa).

     I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse.

     Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.

 

          Art. 13. (Art. 10 e 15, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11 ha facoltà di impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

     Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurre la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350.000.

 

          Art. 14. (Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47).

     I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal regio decreto 10 ottobre 1895, n. 627.

     Qualora i buoni del tesoro di cui all'art. 11, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sarà diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati.

 

          Art. 15. (Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 9, allegato B e 2, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 26 novembre 1907 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).

     Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 11, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non può in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva per quest'ultimo la sostituzione, di cui all'art. 12, di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia. Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.

     Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

     1° specie d'oro e monete di argento legali di proprietà dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità dell'art. 19, e all'infuori delle somme irriducibili;

     2° i buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelle di cui all'art. 12, liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

     3° cambiali all'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

     4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 29;

     5° portafoglio interno non immobilizzato.

     La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro è coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti.

 

          Art. 16. (Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47).

     La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata eccessivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, è tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed è soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto reale.

 

          Art. 17. (Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7, legge 31 dicembre 1907, n. 804).

     Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano ed in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.

 

          Art. 18. (Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449).

     I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.

 

          Art. 19. (Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 65).

     Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 43 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente può anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

     La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

     Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.

 

Capo IV

TASSA DI CIRCOLAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLO STATO AGLI UTILI DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE

 

          Art. 20. (Art. 13, legge 7 luglio 1895, n. 350 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).

     E' soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 11. Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedenti i limiti fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, a sensi del primo comma dell'art. 7.

     Parimente non è soggetta a tassa di circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro di cui all'art. 25, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 68.

     La misura della tassa sulla circolazione normale è per i tre Istituti di emissione di un decimo per cento all'anno.

     A partire dal 1° gennaio 1909 sarà abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all'ammontare del conto corrente coll'azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896, ridotto degli accantonamenti contemplati dall'articolo 87.

 

          Art. 21. (Legge 31 dicembre 1907, n. 804).

     La tassa sarà uguale a un terzo della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

     Banca d'Italia L. 50.000.000.

     Banco di Napoli L. 15.000.000.

     Banco di Sicilia L. 4.000.000.

     Quando la circolazione dei biglietti superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a due terzi della ragione dello sconto.

     Per la circolazione che ecceda le somme di L. 100 milioni e fino a 150 milioni per la Banca d'Italia, di 30 milioni e fino a 45 milioni per il Banco di Napoli e di 8 fino a 12 per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale alla intera ragione dello sconto.

     Per le ulteriori eccedenze, o quando non esista il rapporto prescritto con la riserva metallica gl'Istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria del 7.50 per cento.

 

          Art. 22. (Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253).

     La tassa di circolazione sui biglietti è quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.

 

          Art. 23. (Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 16, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Allegato A alla legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla legge 24 dicembre 1908, n. 723).

     A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato parteciperà agli utili della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto dei prelevamenti di cui nell'articolo seguente, ed agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto) da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

     Lo Stato parteciperà:

     a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

     alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

 

          Art. 24. (Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7, all. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, all. C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione 29 novembre 1908, già citata).

     Per la Banca d'Italia negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sarà prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell'art. 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sarà prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualità costante di L. 750.000.

     Entro l'anno 1923, d'accordo fra il regio tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli inscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sarà un avanzo finale, questo passerà, a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.

     I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilità e beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

     Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

 

Titolo III

ANTICIPAZIONI AL TESORO

 

          Art. 25. (Art. 30, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47). [4]

     La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro è fissata in 155 milioni di lire, così ripartiti:

 

Banca d'Italia

L.

115.000.000

Banco di Napoli

"

30.000.000

Banco di Sicilia

"

10.000.000

 

     L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni è ragguagliato alla ragione di L. 1,50 per cento al netto di ogni imposta.

 

Titolo IV

OPERAZIONI

 

          Art. 26. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449). [5]

 

Capo I

SCONTI

 

          Art. 27. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449). [6]

 

          Art. 28. (Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Legge 31 dicembre 1907, n. 894, allegato A - Art. 8, legge 5 luglio 1908, n. 404).

     Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale per tutti gli Istituti e non può variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro.

     Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

     Però gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie, dagli Istituti di sconto e dal quelli di credito agricolo che siano organizzati:

     1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

     2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

     Gli Istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all'uno per cento in meno, nella misura di due terzi del valore, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la Camera agrumaria, istituita colla legge 5 luglio 1908, n. 404, abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'articolo 12 della legge stessa.

     Il detto sconto di favore non può eccedere:

 

Banca d'Italia

L.

100.000.000

Banco di Napoli

"

30.000.000

Banco di Sicilia

"

9.000.000

 

     Gli Istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:

     a) emesse dalle Società di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, che esercitino i magazzini generali per gli agrumi;

     b) delle sete depositate nei magazzini generali legalmente costituiti;

     c) degli zolfi depositati nei magazzini generali o in quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 22 luglio 1906, n. 378.

     Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto reale 25 ottobre 1895, numero 639.

     Il saggio anzidetto, che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potrà essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.

 

Capo II

ANTICIPAZIONI

 

          Art. 29. (Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444). [7]

 

          Art. 30. (Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26 allegato P alla legge stessa).

     Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, è uguale per tutti gli Istituti, e non può variare senza l'autorizzazione del Governo.

     Il ministro del tesoro può promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

 

Capo III

COMPRA E VENDITA DI CAMBIALI, TRATTE ED ASSEGNI SULL'ESTERO

 

          Art. 31. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).

     Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

     Gli Istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario.

 

Capo IV

IMPIEGHI DIRETTI

 

          Art. 32. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255).

     Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita italiana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda:

 

Banca d'Italia

L.

75.000.000

Banco di Napoli

"

30.000.000

Banco di Sicilia

"

8.000.000

 

     Gli Istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli articoli 34 e 35 nei limiti da questi fissati.

     Previa autorizzazione dei Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio Credito fondiario: la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto.

     Gli Istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse, ai termini dell'art. 57 della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario "Vittorio Emanuele III".

 

     Art. 33. (Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261).

     I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformità dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261, possono servire a due scopi, e cioè: a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie già da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avrà luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

 

     Art. 34. (Articoli 8 e 9, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

     Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.

     I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'art. 32.

 

     Art. 35. (Art. 6, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto alla somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.

 

Capo V

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE

 

     Art. 36. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, numero 492).

     Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:

 

Banca d'Italia

L.

200.000.000

Banco di Napoli

"

80.000.000

Banco di Sicilia

"

25.000.000

 

     L'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51.

 

     Art. 37. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 15 luglio 1909, n. 492). [8]

 

Capo VI

EMISSIONE DEI CERTIFICATI DOGANALI E SERVIZIO DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI

 

     Art. 38. (Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

     Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione.

     Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti per cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati.

     I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto reale.

     Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione.

 

     Art. 39. (Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).

     Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

     Essi hanno facoltà di fare alle provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.

     Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

 

Capo VII

SERVIZIO DELLA R. TESORERIA PROVINCIALE

 

     Art. 40. (Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformità alle norme stabilite con apposito regolamento.

 

     Art. 41. (Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria è di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

     A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia a termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

 

     Art. 42. (Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

     Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra di 40 milioni, o scenda al disotto di 10 milioni, sulla differenza in più e in meno decorre a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di L. 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

     La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

 

     Art. 43. (Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     Finchè rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell'art. 8 (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.

 

Capo VIII

SERVIZI SPECIALI DEL BANCO DI NAPOLI — CASSA DI RISPARMIO — MONTE DI PIETA' — TUTELA DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI ITALIANO ALL'ESTERO

 

     Art. 44. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Articoli 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895 n. 486 - Art. 1, legge 7 luglio 1901, n. 334).

     Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà.

     La cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

     Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi.

     La Cassa è amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco.

     Il Banco può tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione di interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della Cassa.

     La Cassa è autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle provincie meridionali e in Sardegna, in conformità alla legge 7 luglio 1901, n. 334, e al regolamento per l'esecuzione di essa e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali.

     Ogni altra attività della Cassa deve essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

 

     Art. 45. (Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

     Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione de Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.

     Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

     Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

     E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

     Il regolamento determina le cautele che il Banco deve prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

 

     Art. 46. (Art. 2, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

     Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per metà al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà sono destinati ad un "Fondo per l'emigrazione" in conformità alle norme stabilite nel regolamento.

     Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto "Fondo per l'emigrazione".

 

     Art. 47. (Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). [9]

     Il Banco di Napoli presenta ogni anno al ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione è presentata al Parlamento dal ministro del tesoro.

 

Capo IX

CREDITO AGRARIO E CASSA DI RISPARMIO DEL BANCO DI SICILIA

 

     Art. 48. (Art. 1 e 2, legge 29 marzo 1906, n. 100).

     E' istituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo "Credito agrario del Banco di Sicilia".

     I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti:

     a) da un fondo iniziale di L. 3,000,000, fornito dal Banco di Sicilia mediante prelevamento dall'ammontare della massa di rispetto disponibile, a titolo d'impiego;

     b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" per le provincie Siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedente i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa;

     c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 49.

     Nel fondo di cui alla lettera a) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtù della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

 

     Art. 49. (Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100).

     Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della legge 29 marzo 1906, n. 100, riportate nel presente testo unico, e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

 

     Art. 50. (Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100).

     La gestione della Cassa di risparmio è separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avrà formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.

 

     Art. 51. (Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 - Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).

     Il Banco di Sicilia può impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" di Palermo e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della legge 29 marzo 1906, n. 100, e del regolamento per la sua esecuzione.

     Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:

     a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;

     b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

     Le somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico.

 

Capo X

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 52. (Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255).

     Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4.500.000 da versarsi in 30 annualità a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario "Vittorio Emanuele III" di cui nell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

 

     Art. 53. (Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333).

     Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli articoli 2 e 18 della legge 15 luglio 1906, n. 333.

     L'importo della quota di concorso è dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.

 

     Art. 54. (Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333).

     I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfiera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo.

     Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell'art. 13, n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333, e sopra tutte le attività della Banca di credito minerario predetta.

 

     Art. 55. (Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

     Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfiera siciliana.

     Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio, l'interesse è uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero.

 

     Art. 56. (Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441).

     La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovute, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.

 

     Art. 57. (Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, può depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da più sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio è reso allo Stato gratuitamente.

 

     Art. 58. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

 

     Art. 59. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     E' vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

 

     Art. 60. (Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449). [10]

 

     Art. 61. (Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.

 

     Art. 62. (Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449). [11]

 

Titolo V

RISCONTRATA DEI BIGLIETTI FRA GLI ISTITUTI

 

          Art. 63. (Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

     Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

 

     Art. 64. (Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

     Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non può richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

 

Titolo VI

LIQUIDAZIONE DELLA BANCA ROMANA

 

     Art. 65. (Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

     La liquidazione della Banca romana è assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo.

     Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana è di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1894, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio.

     Lo Stato è liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 67.

 

     Art. 66. (Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Gli atti di vendita a terzi degli immobili già posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.

     Tale agevolezza non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912.

 

     Art. 67. (Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, già citata).

     La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

     Se ciò non bastasse, alla deficienza sarà provveduto colla riserva straordinaria di cui nella convenzione del 29 novembre 1908, già citata.

     Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.

 

     Art. 68. (Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

     La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non è soggetta a tassa.

     Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potrà mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896, e si dovrà andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

 

     Art. 69. (Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

     La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.

 

Titolo VII

LIQUIDAZIONE DEI CREDITI FONDIARI DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE

 

Capo I

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CREDITI FONDIARI DELLA CESSATA BANCA NAZIONALE NEL REGNO E DEL BANCO DI SICILIA

 

     Art. 70. (Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349).

     I crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltrechè in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 95.

     I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

     Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 95.

     E' in facoltà dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.

     Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

 

     Art. 71. (Art. 2, legge 7 luglio 1905 n. 349).

     La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sarà a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai crediti fondiari.

     Per siffatta anticipazione, i crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2921. Il credito fondiario della cessata Banca nazionale del Regno potrà inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 9 dell'allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, modificato dall'art. 13 della legge 7 luglio 1905, n. 349.

 

     Art. 72. (Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349).

     Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformità delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

     La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.

     La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

     L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

     Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

     Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'art. 70.

 

     Art. 73. (Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Per gli eventuali bisogni di cassa, il credito fondiario in liquidazione della già Banca nazionale nel Regno e il credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore al 3.50 per cento all'anno.

     Per il credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli del fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 76 e sino alla metà del loro valore.

 

     Art. 74. (Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Per le operazioni interne di anticipazione di cui all'articolo precedente, gli Istituti non sono soggetti a tassa.

 

     Art. 75. (Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 7, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12 legge 3 marzo 1898, n. 47).

     I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.

 

     Art. 76. (Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

     Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

     La Banca d'Italia liquiderà per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.

 

     Art. 77. (Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

 

     Art. 78. (Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Le norme per l'esecuzione delle disposizioni della legge 7 luglio 1905, n. 349, relative alla trasformazione dei mutui, sono stabilite con apposito regolamento.

     Per l'applicazione delle altre disposizioni della legge stessa valgono le discipline contenute nel regolamento 1° febbraio 1891, n. 66.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI.

 

     Art. 79. (Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli è ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento l'interesse dei mutui, salvo l'obbligo del contributo di cui all'art. 95. E' data facoltà di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefici e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 95, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie.

     In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

     Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 95.

     E' in facoltà del Credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

 

     Art. 80. (Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320).

     A deroga dell'art. 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922, le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

     Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

     Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del Credito fondiario.

     Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

 

     Art. 81. (Art. 2, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco in circolazione al 1° gennaio 1897, sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione.

     Il rimborso delle cartelle è fatto mediante sorteggi semestrali da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle è inferiore alla pari, il Banco ha facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

     I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell'art. 79 del presente testo unico.

 

     Art. 82. (Art. 3, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     A deroga dell'art. 8, comma nono, della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 sul Credito fondiario, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che è determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di L. 50. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a L. 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

 

     Art. 83. (Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Tutti i titoli di proprietà del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

 

     Art. 84. (Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

 

     Art. 85. (Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto e dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione con l'annullamento delle cartelle medesime.

     Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sarà fatto mediante acquisto diretto, se quotate al disotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

 

     Art. 86. (Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Quando risulti che anche per i titoli già facenti parte del fondo unico, di cui nell'art. 83, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni più vantaggioso per il credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporzione il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sarà applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

 

     Art. 87. (Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Il Banco di Napoli provvederà all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all'art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350, con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1906.

 

     Art. 88. (Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 13 legge 7 luglio 1905, n. 350).

     L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al credito fondiario medesimo. A favore di questo sarà pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualità dovuta dai mutuatari per l'abbonamento ai diritti erariali.

 

     Art. 89. (Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco può concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non è soggetto a tassa.

 

     Art. 90. (Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del credito fondiario.

     Esaurite tutte le attività in titoli, immobili e crediti ordinari del credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.

     Le attività di qualsiasi specie del credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

 

     Art. 91. (Art. 20, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Le norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1905, n. 350, sono stabilite con regolamento approvato con regio decreto.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CREDITI FONDIARI DEI TRE ISTITUTI

 

     Art. 92. (Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori.

     Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformità dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

     L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.

 

     Art. 93. (Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione di interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

 

     Art. 94. (Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

     I crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.

     Parimente, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'Erario.

 

     Art. 95. (Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Per i mutui che saranno trasformati in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinchè questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell'art. 88, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per la emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalità enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

     Pagheranno cioè per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.

     Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10.000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

     Il secondo di questi contributi sarà riversato dai crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.

     Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle casse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

 

     Art. 96. (Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i crediti fondiari degli istituti di emissione avranno facoltà di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

 

     Art. 97. (Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20.000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 95 del presente testo unico tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e da notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

 

     Art. 98. (Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia dai terzi.

 

     Art. 99. (Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione di mutui in conformità delle disposizioni dei seguenti capi.

 

     Art. 100. (Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     E' data facoltà ai delegati dei crediti fondiari degli istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

 

     Art. 101. (Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350).

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai crediti fondiari.

 

     Art. 102. (Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Gli istituti di credito fondiario degli istituti di emissione hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri istituti di credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

 

     Art. 103. (Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Nessun diritto o compenso è dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

 

     Art. 104. (Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Quando il credito fondiario di un istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

     Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dagli articoli 80, 81, 82, 85 e 86.

 

     Art. 105. (Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     La facoltà attribuita al deliberatario dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un istituto di emissione.

     Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

 

     Art. 106. (Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Dopo il terzo esperimento d'asta gli istituti di credito fondiario degli istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

     Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

     Il prezzo sarà versato all'istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera f, del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato col regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

 

     Art. 107. (Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1905, n. 486).

     Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

 

Titolo VIII

VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 108. (Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 12, allegato T alla legge suddetta).

     La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministero del tesoro.

 

     Art. 109. (Art. 4, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

 

Capo II

COMMISSIONE PERMANENTE

 

     Art. 110. (Art. 3, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A - Legge 30 giugno 1908, n. 304). [12]

     [Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro[13].

     Essa è composta:

     di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

     I membri di nomina governativa sono:

     un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

     un presidente o consigliere della Corte dei Conti;

     il direttore generale del tesoro;

     l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

     il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.]

 

     Art. 111. Art. 26, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 5, allegato P alla legge stessa [14]

 

     Art. 112. (Art. 6, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24). [15]

     [La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, estenderà il suo esame sopra:

     a) le proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

     b) le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

     c) e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili alla attuazione della presente legge.

     Alla Commissione è comunicata, per suo parere, la relazione di cui nell'art. 47 del presente testo unico.]

 

Capo III

VIGILANZA PERMANENTE

 

     Art. 113. (Legge 31 dicembre 1907, n. 804).

     La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

 

     Art. 114. [16]

     1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

     2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

     Art. 115. (Art. 9, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [17]

     [Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

     Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.]

 

     Art. 116. (Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

     Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

 

     Art. 117. (Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     L'ispettorato generale è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli istituti medesimi.

     A questo fine gli istituti devono comunicare in tempo all'ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo credito fondiario il disposto dell'art. 135.

 

     Art. 118. (Art. 12, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [18]

 

     Art. 119. (Art. 13, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [19]

 

     Art. 120. (Art. 14, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [20]

 

     Art. 121. (Art. 15, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [21]

 

     Art. 122. (Art. 16, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [22]

 

Capo IV

ISPEZIONI PERIODICHE E STRAORDINARIE.

 

     Art. 123. (Art. 15, legge 10 agosto, 1893, n. 449 - Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36, legge stessa).

     Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

     Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

 

     Art. 124. (Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Queste ispezioni hanno per oggetto:

     a) [23]

     b) [24]

     c) [25]

     d) di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

     e) [26]

     f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

     g) [27]

     h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

     i) [28]

 

     Art. 125. (Art. 20, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [29]

 

     Art. 126. (Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 123, devono presentare, entro un mese dal compimento dell'ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa.

     Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

 

     Art. 127. (Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Il ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

 

     Art. 128. (Art. 23, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [30]

 

     Art. 129. (Art. 24, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     Egualmente il ministro del tesoro, accertati i fatti di che agli articoli 138, 139 e 140, ne fa regolare denunzia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quegli articoli comminate.

 

     Art. 130. (Art. 25, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [31]

 

     Art. 131. (Art. 26, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). [32]

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 132. (Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti d'emissione.

 

     Art. 133. (Art. 1, legge 10 agosto 1893, 449).

     Lo statuto della Banca d'Italia è approvato con decreto Reale.

     Tale approvazione e l'inserzione dello statuto stesso nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tengono luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel codice di commercio per le società anonime.

 

     Art. 134. (Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

     La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo.

     Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con regio decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

 

     Art. 135. (Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).

     Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con regio decreto.

     Con tale decreto è anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.

     Con altro decreto Reale sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta.

     Il regolamento del Banco di Napoli nella parte riguardante il personale, determina la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.

 

     Art. 136. (Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato D alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     Nelle stanze di compensazione instituite in virtù del regio decreto 19 maggio 1881, n. 220, o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.

     L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, può da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

     L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, può essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

 

Titolo X

PENALITA'

 

     Art. 137. (Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     Con decreto reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

     Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'art. 149 del codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

     L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia può esser promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

 

     Art. 138. (Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

     Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

 

     Art. 139. (Art. 20, legge 19 agosto 1893, n. 449).

     Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

 

     Art. 140. (Art. 29, legge 19 agosto 1893, n. 449).

     Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

 

     Art. 141. (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).

     Gli enti morali e le associazioni non comprese in questa legge e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa [33] in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

 

     Art. 142. (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388).

     E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa [34] da L. 10.000 a L. 100.000 [35] a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.

     Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

     I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro[36].

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 143. (Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 - Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 351).

     I crediti degli Istituti di emissione, già compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro il 31 dicembre 1908 saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.

 

     Art. 144. (Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290).

     La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Società pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.

 

     Art. 145. (Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

     La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la società per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

     Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data, della riduzione alla metà delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 10 marzo 1998, n. 43.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del R.D. 17 giugno 1928, n. 1377.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del R.D. 17 giugno 1928, n. 1377.

[4] Articolo modificato dal R.D. 16 settembre 1912, n. 1068.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[9] Articolo così modificato dall'art. 41 della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[11] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[12] Articolo abrogato dall'art. 41 della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

[13] Comma modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[14] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[15] Articolo abrogato dall'art. 41 della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[17] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5.

[18] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[23] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[24] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[25] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[26] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[27] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[28] Lettera abrogata dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[30] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[31]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[32] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[33] Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era la multa.

[34] Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era la multa.

[35] Importi così elevati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 114 in relazione all'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 50 e lire 500.

[36] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1999.