Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.1 c.e.e. |
Data: | 10/03/1998 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC |
Art. 3. Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia |
Art. 4. Emissione di banconote |
Art. 5. Monete metalliche |
Art. 6. Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca |
Art. 7. Riserve ufficiali |
Art. 8. Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria |
Art. 9. Altre disposizioni |
Art. 10. Modifiche dello statuto della Banca d'Italia |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 23.1.20 - D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43. [1]
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali
(G.U. 14 marzo 1998, n. 61)
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "trattato": il trattato che istituisce la Comunità europea;
b) "SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del trattato;
c) "BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del trattato;
d) "statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n. 3 allegato al trattato;
e) "statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato con
f) "testo unico": il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con
Art. 2. Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC
1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.
2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.
Art. 3. Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia
1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della
2. L'articolo 22, secondo comma, del regio
3. [I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero] [2].
Art. 4. Emissione di banconote
1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.
2. Sono o restano abrogati:
gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere a) , b) e c), e 130 del testo unico;
la
il
3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria".
4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.".
5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.
Art. 5. Monete metalliche
1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato.
2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato.
3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.
Art. 6. Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca
1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della
2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere e) e g), 125, 128 e 131 del testo unico.
3. I titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della
4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.
Art. 7. Riserve ufficiali
1. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
2. L'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
“2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea" .
Art. 8. Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria
1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia può uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformità del presente comma, con particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari.
2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una situazione dei conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.
3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera i), del testo unico.
4. E' abrogato l'articolo 11 della
Art. 9. Altre disposizioni
1. In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, la durata in carica degli attuali consiglieri è prorogata di due anni.
2. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia può porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con il quadro normativo del SEBC, anche in difformità dalle disposizioni del testo unico e dello statuto della Banca.
Art. 10. Modifiche dello statuto della Banca d'Italia
1. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 2, del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le restanti disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Vedi l'art. unico del D.M. 28 settembre 1998.
[2] Comma abrogato dall'art. 6 del