§ 12.6.1 - R.D. 19 maggio 1881, n. 220.
Approvazione per l'istituzione di stanze di compensazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:19/05/1881
Numero:220


Sommario
Art. 1.      Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, promuoverà per ora l'istituzione di stanze di compensazione nelle seguenti città
Art. 2.      Le camere di commercio residenti nelle città sovra indicate sono incaricate di invitare le banche, le casse di risparmio, i banchieri e i principali negozianti delle città medesime a costituirsi [...]
Art. 3.      Con altro reale decreto, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, viste le proposte di cui all'articolo precedente, saranno adottate [...]
Art. 4.      La camera di commercio di Livorno indirizzerà al governo le proposte che essa reputerà più acconcie in ordine alle stanze di compensazione ivi esistenti


§ 12.6.1 - R.D. 19 maggio 1881, n. 220.

Approvazione per l'istituzione di stanze di compensazione.

(G.U. 28 maggio 1881, n. 124).

 

Art. 1.

     Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, promuoverà per ora l'istituzione di stanze di compensazione nelle seguenti città:

     Roma - Napoli - Milano - Torino - Venezia - Firenze - Genova - Palermo - Bologna - Messina - Catania - Bari - Cagliari.

 

     Art. 2.

     Le camere di commercio residenti nelle città sovra indicate sono incaricate di invitare le banche, le casse di risparmio, i banchieri e i principali negozianti delle città medesime a costituirsi in associazione allo scopo di istituire sotto la vigilanza delle camere anzidette, e amministrare le stanze di compensazione e di proporre al governo le norme generali secondo le quali dovranno operare.

 

     Art. 3.

     Con altro reale decreto, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, viste le proposte di cui all'articolo precedente, saranno adottate le disposizioni regolatrici delle stanze di compensazione.

 

     Art. 4.

     La camera di commercio di Livorno indirizzerà al governo le proposte che essa reputerà più acconcie in ordine alle stanze di compensazione ivi esistenti.