Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 29/07/1957 |
Numero: | 635 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'art. 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è [...] |
Art. 3. All'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 4. Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'art. 2 della presente legge, lo Stato potrà [...] |
Art. 5. L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando [...] |
Art. 6. Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero [...] |
Art. 7. Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi [...] |
Art. 8. Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove [...] |
Art. 9. Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla [...] |
§ 45.1.22 – L. 29 luglio 1957, n. 635. [1]
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
(G.U. 3 agosto 1957, n. 193).
Il primo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
L'art. 3 della
(Omissis).
All'art. 2 della
(Omissis).
Con le modalità stabilite dalla
L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della
Nei Comuni classificati montani, a' sensi della
Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'art. 2, modificato, della
I commi terzo e quarto dell'art. 1 della
Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'Ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera, viene parimenti assunta a carico dello Stato.
Per l'esecuzione delle opere previste dalla
L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, è disposto con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.
Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della
Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della
Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della
Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai [3].
Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così sostituito dall'art. unico della
[3] Comma così sostituito dall'art. unico della