§ 98.1.28058 - D.L. 11 luglio 1988, n. 258 .
Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1988
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica [...]
Art. 2.      1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, [...]
Art. 3.      1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. [...]
Art. 4.      1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del [...]
Art. 4. bis  [3]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28058 - D.L. 11 luglio 1988, n. 258 [1] .

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

(G.U. 12 luglio 1988, n. 162)

 

 

     Art. 1.

     1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

 

          Art. 2.

     1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.

     3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. [2]

 

          Art. 3.

     1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

     2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.

     3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

     a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;

     b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

 

          Art. 4. bis [3]

     1. La relazione prevista all'articolo 10 della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sarà predisposta e presentata alla Commissione delle Comunità europee ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]   Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 agosto 1988, n. 337.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione .

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.