§ 60.1.43 - Legge 28 luglio 1967, n. 628.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:28/07/1967
Numero:628


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani", con le seguenti modificazioni:


§ 60.1.43 - Legge 28 luglio 1967, n. 628. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani".

(G.U. 5 agosto 1967, n. 196)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani", con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, dopo le parole: "31 dicembre 1967" e le parole: "30 giugno 1969" sono aggiunte le altre: "o scadenze consuetudinarie successive";

     Al secondo comma dopo le parole: "invalidi di guerra" sono aggiunte le altre: "invalidi civili" e le parole: "semprechè tali conduttori o subconduttori dimostrino" sono sostituite dalle altre: "semprechè i conduttori o subconduttori che si trovino nelle predette condizioni o categorie dimostrino".

     Al terzo comma dopo le parole: "31 dicembre 1967" sono aggiunte le seguenti: "o scadenze consuetudinarie successive".

     Al terzo comma le parole: "lire 2 milioni" sono sostituite dalle altre: "lire 2 milioni e 500 mila".

     Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 2 bis.

     Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti o frane, verificatesi nell'autunno 1966, indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanare, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, i contratti di locazione o di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, e dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, sono prorogati al 31 dicembre 1968".

     "Art. 2 ter.

     L'ufficio distrettuale delle imposte dirette nonchè l'ufficio anagrafico comunale sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli interessati, in esenzione da bollo, i certificati accertativi per tutti gli effetti di cui alla presente legge".

     All'art. 3, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dal computo dei vani per determinare l'indice di affollamento sono esclusi i locali che risultino destinati, con il consenso espresso o tacito del locatore, ad attività artigiana o professionale alla data del 1° gennaio 1967".

     Al penultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque non inferiore a sette metri quadrati".

     All'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia, comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni".

     Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

     "Art. 4 bis.

     In materia di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33.

     Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano soltanto ai contratti riguardanti immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

     Le disposizioni di cui all'art. 5 della stessa legge si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica.

     La capacità professionale di cui all'art. 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera, salva in caso di contestazione la competenza dell'autorità giudiziaria.

     Il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al secondo comma dell'art. 7 della sopracitata legge, è subordinato alla presentazione della licenza edilizia corredata dai relativi elaborati tecnici".

     All'art. 6, secondo comma, sono soppresse le parole: "dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura del 5 per cento rispetto al canone dovuto al 30 giugno 1967, e", e le parole: "31 dicembre 1967", sono sostituite con le altre: "30 giugno 1967".

     All'art. 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "per i contratti relativi a locali adibiti ad uso abitazione, e sei mesi prima per i contratti relativi a locali destinati ad uso diverso dall'abitazione".

     Dopo l'art. 8 è inserito come art. 9 il testo dell'art. 10.

     Dopo l'art. 9 (ex art. 10 del decreto-legge) sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 9 bis.

     Fino al 30 giugno 1969, in caso di rinnovo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non può essere richiesto alcun aumento del deposito cauzionale già pattuito".

     "Art. 9 ter.

     Prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori il conduttore ha diritto di ottenere la distinta degli oneri medesimi con l'indicazione dei criteri di ripartizione, nonchè di prendere visione dei relativi documenti giustificativi".

     L'art. 9 del decreto-legge è sostituito dai seguenti:

     "Art. 10.

     Fino alla data del 31 dicembre 1969, è sospesa l'applicazione dell'art. 608 del Codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione.

     Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere all'esecuzione, deve fare istanza al Pretore competente ai sensi dell'art. 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione.

     Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

     L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nella ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

     Negli altri casi il Pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto".

     "Art. 10 bis.

     Il Pretore, su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per una sola volta e per non più di sei mesi dalla data di esecuzione fissata ai sensi e nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti.

     Durante il periodo di graduazione e di proroga, il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Per quanto non previsto nei precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, con la modificazione di cui alla legge 18 dicembre 1962, n. 1716, nonchè, per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso albergo, pensione o locanda, le norme del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33".

     Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

     "Art. 11 bis.

     Nei Comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, e in quelli inclusi nei decreti ministeriali che autorizzano, a norma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la formazione dei piani regolatori intercomunali di tali Comuni, è istituita una Commissione composta dal giudice conciliatore, o da un vice conciliatore da lui delegato, che la presiede, e da due esperti, uno in rappresentanza dei proprietari e l'altro dei conduttori, nominati dal presidente del tribunale e scelti su terne indicate dalle rispettive associazioni.

     Alla Commissione hanno facoltà di ricorrere tanto il locatore che il conduttore per l'esperimento di un tentativo di conciliazione in ordine all'ammontare del canone che sia da corrispondere in caso di prosecuzione del rapporto, nelle ipotesi in cui ha luogo la cessazione del vincolo con effetto dal 1° gennaio 1968, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

     Il procedimento innanzi alla Commissione e gli effetti della conciliazione sono regolati dagli articoli 321 e 322 del Codice di procedura civile e dagli articoli 68 e 69 delle norme di attuazione del Codice stesso. Se la conciliazione non è raggiunta, la Commissione si limita a darne atto nel verbale; se la conciliazione riesce il processo verbale ha valore di scrittura privata.

     L'esperimento del tentativo di conciliazione di cui ai commi precedenti non costituisce condizione per l'esercizio di azioni in sede contenziosa tra le parti. La pendenza della procedura conciliativa non ha influenza sul corso di eventuali azioni in sede contenziosa tra le parti.

     Gli atti relativi alla procedura di conciliazione sono esenti da ogni imposta.

     Con decreto del Ministro per la giustizia, sentito il Ministro per i lavori pubblici, le Commissioni di cui al primo comma possono essere altresì istituite in altri Comuni, diversi da quelli indicati nel primo comma, nei quali si verifichino situazioni che ne consiglino la opportunità".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.