§ 60.2.d - Legge 18 dicembre 1962, n. 1716.
Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:18/12/1962
Numero:1716


Sommario
Art. 1.      Nei casi previsti nel numero 2 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione [...]
Art. 2.      La disposizione dell'art. 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione [...]
Art. 3.      Nel caso previsto nel numero 3 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 [...]
Art. 4.      Sono abrogati l'art. 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 60.2.d - Legge 18 dicembre 1962, n. 1716. [1]

Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).

 

 

     Art. 1.

     Nei casi previsti nel numero 2 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto. [2]

 

          Art. 2.

     La disposizione dell'art. 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto.

     Nei casi previsti dal precedente comma l'applicazione dell'art. 1 è subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilità di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

 

          Art. 3.

     Nel caso previsto nel numero 3 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati l'art. 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356.