Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 18/12/1962 |
Numero: | 1716 |
Sommario |
Art. 1. Nei casi previsti nel numero 2 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione [...] |
Art. 2. La disposizione dell'art. 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione [...] |
Art. 3. Nel caso previsto nel numero 3 dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 [...] |
Art. 4. Sono abrogati l'art. 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 60.2.d - Legge 18 dicembre 1962, n. 1716. [1]
Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.
(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).
Nei casi previsti nel numero 2 dell'art. 10 della
La disposizione dell'art. 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto.
Nei casi previsti dal precedente comma l'applicazione dell'art. 1 è subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilità di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'art. 4 della
Nel caso previsto nel numero 3 dell'art. 10 della
Sono abrogati l'art. 4 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. 2 del