§ 5.3.21 - D.L. 10 luglio 1995, n. 275.
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:10/07/1995
Numero:275


Sommario
Art. 1.      1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di [...]
Art. 2.      1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di [...]
Art. 3.      1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono [...]
Art. 4.      1. All'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: "Ministero delle risorse agricole, [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto- legge 1° giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure [...]
Art. 6.      1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'art. 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 5.3.21 - D.L. 10 luglio 1995, n. 275. [1]

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

(G.U. 11 luglio 1995, n. 160).

 

Art. 1.

     1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL - 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

     2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.

     3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.

 

     Art. 2.

     1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 30 miliardi cui si provvede mediante riduzione di lire 27 miliardi e di lire 3 miliardi, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 2995 e 2996 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

     2. Per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari a fronteggiare gli incendi boschivi è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 8 miliardi.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese.

     2. Le regioni provvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

 

     Art. 4.

     1. All'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: "Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto- legge 1° giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto è fissato al 30 dicembre 1996 [2].

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'art. 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2,260 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995, n. 339.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 26 luglio 1996, n. 393.