Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1994 |
Numero: | 497 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.26926 - Legge 8 agosto 1994, n. 497. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.
(G.U. 12 agosto 1994, n. 188)
1. Il
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".
All'art. 1, al comma 1, tra le parole: "Per" e "fronteggiare" sono inserite le seguenti: "prevenire e".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'art. 159 del
All'art. 3, al comma 1, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
[1] Abrogata dall'art. 62 del