Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.13 periti |
Data: | 06/03/1997 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. Sessione e sedi di esame. |
Art. 2. Requisiti di ammissione. |
Art. 3. Domande di ammissione. |
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda. |
Art. 5. Documentazione. |
Art. 6. Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici. |
Art. 7. Commissioni esaminatrici. |
Art. 8. Sostituzioni. |
Art. 9. Funzionamento delle commissioni. |
Art. 10. Prove di esame – Valutazioni. |
Art. 11. Svolgimento delle prove di esame. |
Art. 12. Annullamento di prove di esami. |
Art. 13. Pubblicazione dei risultati delle prove orali. |
Art. 14. Candidati non abilitati. |
Art. 15. Adempimenti conclusivi. |
Art. 16. Diplomi e certificazioni. |
Art. 17. Liquidazione dei compensi ai commissari. |
Art. 18. Programma di esame. |
Art. 19. Norme finali. |
§ 59.13.11 - D.M. 6 marzo 1997, n. 176. [1]
Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.
(G.U. 23 giugno 1997, n. 144).
Art. 1. Sessione e sedi di esame.
1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata, entro il 30 giugno di ogni anno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.
3. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 10, gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale, a seconda del numero dei candidati che presentano la domanda, nelle città sedi degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.
4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede regionale od interregionale di esame, di cui all'elenco allegato all'ordinanza annuale indicata nel precedente comma 1. Detta domanda viene inoltrata all'istituto prescelto per il tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici, che attesterà altresì il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della
5. Il contributo di L. 3000 e la tassa di L. 10.000, previsti dall'articolo 4 della
6. L'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 indicherà, per ciascuno degli istituti sedi di esame, i numeri dei conti e le modalità di pagamento delle somme di cui al precedente comma 5.
Art. 2. Requisiti di ammissione.
1. Nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 del precedente art. 1 saranno indicati i requisiti di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai sensi dell'art. 1 della
2. A tal fine è considerato equipollente al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della predetta
Art. 3. Domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura prescelto come sede di esame, redatte in carta legale e, unitamente ai documenti di rito, inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al Collegio nazionale degli agrotecnici. Le domande di ammissione possono essere altresì, presentate direttamente al Collegio nazionale degli agrotecnici, ottenendone apposita ricevuta.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti di cui all'articolo 2.
4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda.
1. Nella domanda di ammissione agli esami, corredata della documentazione prevista dal successivo articolo 5, i candidati debbono indicare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
d) l'istituto professionale agrario presso il quale è stato conseguito il diploma di agrotecnico e l'anno scolastico relativo;
e) il certificato comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della
f) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede in esame;
g) data e firma.
2. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere autenticata, a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5. Documentazione.
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:
a) diploma di maturità professionale di agrotecnico in originale o copia autentica;
b) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di maturità;
c) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
d) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di L. 96.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di L. 3.000 dovuto all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura sede di esame, a norma della
e) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 6. Adempimenti del Collegio nazionale degli agrotecnici.
1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, il Collegio nazionale degli agrotecnici verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmette al Ministero della pubblica istruzione, ai fini di una sollecita determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare, un telegramma o un telefax con il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, facendolo seguire dall'elenco nominativo dei candidati stessi.
2. Le domande prodotte dai candidati, con allegata la relativa documentazione, e gli elenchi di cui al paragrafo precedente vengono consegnati dallo stesso Collegio nazionale degli agrotecnici agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.
3. Ciascuna domanda dovrà in ogni caso contenere la certificazione relativa al possesso di almeno uno dei requisiti di cui alla
Art. 7. Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
b) professori universitari associati o fuori ruolo.
I professori universitari di cui alle lettere a) e b) possono essere scelti anche fra coloro che si trovino in pensione.
3. Due dei membri della commissione vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio od abbiano insegnato per un pari periodo negli istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Tali membri vengono scelti nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
4. Gli altri due componenti la commissione sono scelti tra gli agrotecnici iscritti nell'albo professionale, nell'ambito di terne di nominativi, segnalate dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare.
5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.
Art. 8. Sostituzioni.
1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche quattro membri supplenti nell'ambito di terne di nominativi segnalati dal Collegio nazionale degli agrotecnici, in numero corrispondente ai commissari da nominare, di cui due scelti nella categoria dei docenti aventi i requisiti indicati al comma 3 del precedente articolo e due nella categoria degli agrotecnici iscritti all'albo professionale di cui al comma 4 del precedente articolo.
2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione, nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.
3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.
4. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione - ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate - può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente articolo 7.
Art. 9. Funzionamento delle commissioni.
1. Viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede regionale o interregionale, cui vengono assegnati non meno di 25 e non più di 50 candidati.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella medesima località.
3. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario.
4. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.
5. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
6. Ai componenti le commissioni esaminatrici sono corrisposte le indennità stabilite dalla
7. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della
Art. 10. Prove di esame – Valutazioni.
1. Gli esami consistono in due prove scritte o scrittografiche ed in una prova orale.
2. Gli argomenti che formano oggetto delle prove di esame sono indicati nel successivo articolo 18.
3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.
5. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è conseguita solo da parte dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, che riportino in tale prova una valutazione di almeno 36/60.
6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale, ed espressa in centesimi.
Art. 11. Svolgimento delle prove di esame.
1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato nell'ordinanza ministeriale con la quale è annualmente indetta la relativa sessione d'esame.
2. I temi, unici per ciascuna prova, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.
3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno feriale successivo al termine della seconda prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di 10 elaborati.
4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di 5 candidati in almeno 4 sedute settimanali, esclusi i giorni festivi.
5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami.
6. Le prove orali sono pubbliche ed hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno dall'affissione dell'elenco di cui al comma precedente.
7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
8. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data.
9. La convocazione degli anzidetti candidati deve avvenire, di norma, nei giorni già stabiliti in calendario. Al riguardo la commissione può eccezionalmente fissare - tenendo presenti sia le esigenze prospettate dagli interessati, sia la necessità di una conclusione in tempi ragionevoli del procedimento - eventuali sedute supplementari.
Art. 12. Annullamento di prove di esami.
1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
2. Nei casi venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente articolo 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.
4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove vengono segnalati al collegio locale degli agrotecnici che ha rilasciato l'attestazione circa il possesso dei requisiti di cui alla
Art. 13. Pubblicazione dei risultati delle prove orali.
1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.
2. I risultati delle prove orali vengono affissi al termine di ciascuna seduta giornaliera.
Art. 14. Candidati non abilitati.
1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento e sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente articolo 5, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.
Art. 15. Adempimenti conclusivi.
1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di agrotecnico, con l'indicazione del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.
2. Copie di tale elenco vengono affisse all'albo dell'istituto sede degli esami ed in quello dei competenti collegi locali degli agrotecnici.
3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione, dopo la sua chiusura, vengono consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto sede d'esame presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del
4. Gli istituti di cui al precedente comma 3 provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ai fini degli adempimenti di competenza.
Art. 16. Diplomi e certificazioni.
1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati, in unico esemplare, dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura presso il quale hanno avuto luogo gli esami, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato.
2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.
3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside, solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione, da parte degli aventi diritto, dell'avvenuto versamento della tassa di L. 9.000 a favore dell'erario e di L. 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'articolo 8 della
Art. 17. Liquidazione dei compensi ai commissari.
1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'articolo 5 della
2. I fondi occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità e nel rispetto delle vigenti procedure di contabilità dello Stato.
Art. 18. Programma di esame.
1. La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.
2. Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.
3. La seconda prova scritta o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.
4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.
5. Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
6. Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.
7. Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.
Art. 19. Norme finali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, nella parte compatibile, le seguenti norme:
1) decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1957, n. 271;
2) le modificazioni al suddetto decreto contenute nei seguenti provvedimenti:
decreto ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1958, n. 12;
decreto ministeriale 2 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1959, n. 57;
decreto ministeriale 3 dicembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1963, n. 46;
decreto ministeriale 6 gennaio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1963, n. 273;
decreto ministeriale 10 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1967, n. 142;
decreto ministeriale 7 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1970, n. 191;
decreto ministeriale 1° febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1974, n. 179;
decreto ministeriale 27 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8;
decreto ministeriale 18 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1977, n. 331;
decreto ministeriale 26 settembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1979, n. 90;
articolo unico, decreto ministeriale 5 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1982, n. 214;
decreto ministeriale 14 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1982, n. 325;
3)
[1] Abrogato dall'art. 24 del