§ 59.12.7 - R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.
Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:14/11/1926
Numero:1953


Sommario
Art. 1.      I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.      Nei concorsi per trasferimento rimangono fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, [...]
Art. 7.      I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 8.      I posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasferimento notari in esercizio, sono conferiti mediante concorso per esame
Art. 9.      Il concorso per esame è disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e inserito nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia
Art. 10.      Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti
Art. 11.      La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 10 devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il [...]
Art. 12.  [10]
Art. 13.  [11]
Art. 14.  [16]
Art. 15.  [19]
Art. 16.  [20]
Art. 17.  [21]
Art. 18.      I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli esami, di conferire [...]
Art. 19.  [22]
Art. 20.      Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero [...]
Art. 21.      Con decreto ministeriale, possono essere stabilite più particolari norme per la disciplina e il metodo degli esami
Art. 22.  [24]
Art. 23.      Finita la lettura e deliberata la votazione, il segretario scrive immediatamente, a' piedi di ciascun lavoro in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente [...]
Art. 24.  [25]
Art. 25.  [27]
Art. 26.      Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti
Art. 27.      Le deliberazioni della commissione devono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente decreto
Art. 28.      Il ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di [...]
Art. 29.  [28]
Art. 30.  [29]
Art. 31.      Il notaro nominato ai sensi dell'articolo precedente, qualora non assuma le funzioni nel termine di cui all'art. 50, s'intende decaduto. In tale caso, il posto già assegnatogli viene rimesso a [...]
Art. 32.      L'esame di concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la nomina, sostituisce ad ogni effetto l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato
Art. 33.  [30]
Art. 34.      Agli effetti dell'articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o più delle prove scritte od [...]
Art. 35.      Ai componenti la commissione sono corrisposti gli emolumenti previsti nell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843
Art. 36.      Le spese di cancelleria, i premi di operosità da assegnarsi ai segretari ed agli altri impiegati che li coadiuvano e tutte le altre spese occorrenti per il concorso sono pagati, con decreto [...]
Art. 37.  Dispensa di notari per limite di età
Art. 38.      Il ministero, prima che il notaro raggiunga il limite di età, promuove il relativo decreto reale di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell'articolo precedente, e ne cura la [...]
Art. 39.      La consegna degli atti, repertori e sigilli del notaro dispensato per limite di età deve farsi all'archivio notarile distrettuale, nella sede dell'archivio stesso, dal notaro cessato, o da un [...]
Art. 40.      Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto ed ottenuto il trasloco notari in esercizio, sono messi a concorso per ciascun [...]
Art. 41.      I posti, che, nel periodo di cui nell'articolo precedente, vengano messi a concorso per esame in eccedenza ai due terzi per ciascun distretto, perché costituenti una frazione di tre, sono [...]
Art. 42.      Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, è regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame
Art. 43.      Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo al ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei [...]
Art. 44.      Il ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso per titoli
Art. 45.      Nel concorso per titoli, ogni commissario dispone di quaranta punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto [...]
Art. 46.      Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale viene pubblicata la relativa graduatoria, i concorrenti classificati primi, in numero doppio dei posti da assegnarsi mediante concorso per [...]
Art. 47.      I concorsi a posti di notaro pubblicati prima dell'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono definiti con le norme in vigore alla data di chiusura dei concorsi medesimi
Art. 48.      I notari che abbiano compiuto il 75° anno di età alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, cessano dall'esercizio di pieno diritto alla data medesima
Art. 49.      I coadiutori permanenti, in esercizio alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, possono continuare nelle loro funzioni finché il notaro coadiuvato non cessi dall'ufficio
Art. 50.      Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino Ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di [...]
Art. 51.      La disposizione del comma terzo dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per [...]
Art. 52.      E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto. Questo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle [...]


§ 59.12.7 - R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro.

(G.U. 27 novembre 1926, n. 274)

 

     Art. 1.

     I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia.

     Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono.

     E' in facoltà del ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio [1] .

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

     Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto, altresì, del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al partito nazionale fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla marcia su Roma purché risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al partito nazionale fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

     Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

     Nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli art. 12 e 13 del Regio Decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

 

          Art. 6.

     Nei concorsi per trasferimento rimangono fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

 

          Art. 7.

     I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finché non conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.

 

          Art. 8.

     I posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasferimento notari in esercizio, sono conferiti mediante concorso per esame.

     Al concorso per esame non sono ammessi coloro che, alla data di chiusura del concorso medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in esercizio o, in seguito a nomina consecutiva, abbiano titolo per esservi iscritti.

     Non sono parimenti ammessi al concorso coloro che, alla data del relativo bando, abbiano compiuto il 50° anno di età.

 

          Art. 9.

     Il concorso per esame è disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e inserito nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia.

     Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

     Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente [6].

     [La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame] [7].

 

          Art. 10.

     Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) Copia autentica dell'atto di nascita.

     2) Certificato di cittadinanza italiana.

     3) Certificato di moralità rilasciato dal sindaco o podestà del comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco o podestà del comune della residenza o delle residenze precedenti.

     4) Certificato generale del casellario giudiziale.

     5) Certificato indicato al n. 4 dell'art. 2 del presente decreto.

     6) Certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale. Se il candidato ha difetti o imperfezioni fisiche, queste devono essere esattamente descritte nel certificato.

     7) Diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica.

     8) Certificato di compimento della pratica notarile, rilasciato dal notaro presso il quale la pratica fu compiuta e vistato dal presidente del consiglio notarile.

     9) Fotografia vidimata da un notaro, con la firma autenticata dell'aspirante.

     10) Documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

     a) ha superato precedenti esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con la indicazione del voto complessivo riportato in ciascuno di essi;

     b) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

     c) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti;

     d) è invalido di guerra;

     e) fu ferito in combattimento;

     f) è orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;

     g) è insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

     h) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti.

     11) Quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di lire 200, stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

     12) Quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire 500 di cui lire 50 per tassa di concorso e lire 45 per contributo alle spese del concorso [8].

     Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al n. 11 coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un precedente concorso per esami.

     Ai documenti indicati nel precedente articolo è applicabile il disposto dei commi secondo e quinto dell'art. 2. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del concorso.

     Il concorrente, che appartenga ad un'amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

 

          Art. 11.

     La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 10 devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

     Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante [9] .

     Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 3.

     Entro venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il procuratore del Re invia al ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del codice di procedura penale.

     Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Re, trasmette al ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

 

          Art. 12. [10]

     L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando. Gli stessi candidati sono tenuti a presentarsi, per la preliminare identificazione personale e per il ritiro della tessera di riconoscimento, nella sede e nei giorni indicati nel bando.

     L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o delle altre condizioni.

 

          Art. 13. [11]

     [La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:

     a) di un magistrato con funzioni di legittimità, il quale la presiede [12];

     b) di un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

     c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma [13];

     d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.

     Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura [14].

     La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni [15].]

 

          Art. 14. [16]

     [Il Ministro nomina pure un magistrato con funzioni di legittimità, avente minore anzianità di ruolo del titolare, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie] [17].

     Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale [18].

 

          Art. 15. [19]

     [L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardante un atto tra vivi, un atto di ultima volontà e un ricorso di volontaria giurisdizione.

     In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento di principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.]

 

          Art. 16. [20]

     [L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

     a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

     b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.]

 

          Art. 17. [21]

     [La commissione, stabilita giorno per giorno la materia su cui deve versare la prova scritta, formula per la materia stessa tre distinti temi, i quali sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste eguali.

     Alle ore nove, il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare, ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso dal concorso.

     La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi è fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

     Nel termine di sette ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti i lavori.

     Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza.]

 

          Art. 18.

     I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli esami, di conferire verbalmente coi compagni di comunicare in qualunque modo con estranei.

     E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, libri od altre pubblicazioni di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. E' loro consentito di consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

 

          Art. 19. [22]

     Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

     Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

     Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma secondo.

     Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza tra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

     Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.

     Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

     Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione e da uno dei segretari.

     [Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccati i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero] [23].

     Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

     Di tutto quanto sopra è disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

 

          Art. 20.

     Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

     Nei casi più gravi, il ministro per la giustizia può, su proposta della commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

 

          Art. 21.

     Con decreto ministeriale, possono essere stabilite più particolari norme per la disciplina e il metodo degli esami.

 

          Art. 22. [24]

     [Compiute le operazioni previste nell'ottavo comma dell'art. 19, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.

     Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

     La Commissione subito dopo la lettura di ciascun lavoro assegna al medesimo un numero di punti con le norme indicate nell'art. 24 del presente decreto e procede all'esame del secondo e del terzo lavoro solo se, rispettivamente al primo ed al secondo, sia stato attribuito il minimo richiesto per l'approvazione.

     In considerazione del numero rilevante dei concorrenti il presidente può, sentiti i commissari, formare due Sottocommissioni, stabilendo l'ordine di correzione dei temi.

     Ciascuna Sottocommissione deve essere composta di cinque commissari assistiti da un segretario ed è presieduta da uno dei presidenti.

     La Sottocommissione, dopo l'apertura dei pieghi con le modalità indicate nell'art. 19, procede all'esame del lavoro attinente alla materia che le è stata assegnata.

     La Sottocommissione, se attribuisce al lavoro esaminato il minimo richiesto per l'approvazione, trasmette all'altra Sottocommissione, seguendo l'ordine di correzione prestabilito, il secondo lavoro.

     La Commissione procede quindi all'esame del terzo lavoro dei candidati che hanno conseguito negli altri due lavori il minimo richiesto per l'approvazione.

     Qualora la Commissione o la Sottocommissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

     Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.]

 

          Art. 23.

     Finita la lettura e deliberata la votazione, il segretario scrive immediatamente, a' piedi di ciascun lavoro in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione e dal segretario.

     Terminate la disamina e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

     Il risultato delle prove scritte è pubblicato mediante foglio da affiggersi nei locali del ministero.

 

          Art. 24. [25]

     [Per ciascuna delle prove scritte ed orali ogni commissario dispone di dieci punti.

     Prima dell'assegnazione dei punti la commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quali punti oltre il minimo intende assegnare al candidato: il voto attribuito al lavoro è costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati [26].

     Non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse.]

 

          Art. 25. [27]

     [L'esame orale è pubblico.

     Ogni membro della commissione può interrogare su qualsiasi materia; ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

     Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo precedente.

     Il segretario annota la votazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare nel processo verbale.

     L'esame orale s'intende superato se il concorrente abbia riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso delle prove orali.]

 

          Art. 26.

     Sono dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti negli articoli precedenti.

     La commissione, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

     A parità di voti, hanno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi. Nel caso di parità di tale votazione o dello stesso numero di votazioni complessive, si tiene conto della votazione più favorevole fra le rimanenti.

     A parità di condizioni dopo l'applicazione dei commi secondo e terzo del presente articolo, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Il ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia.

 

          Art. 27.

     Le deliberazioni della commissione devono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente decreto.

     Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente.

     Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario.

     E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con postille, prima delle sottoscrizioni.

 

          Art. 28.

     Il ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli può intervenire alle sedute della commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facoltà di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarità.

 

          Art. 29. [28]

 

          Art. 30. [29]

 

          Art. 31.

     Il notaro nominato ai sensi dell'articolo precedente, qualora non assuma le funzioni nel termine di cui all'art. 50, s'intende decaduto. In tale caso, il posto già assegnatogli viene rimesso a concorso nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

     Verranno parimenti rimessi a concorso nelle forme ordinarie i posti ai quali, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto avere luogo nomine in seguito al concorso per esame.

 

          Art. 32.

     L'esame di concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la nomina, sostituisce ad ogni effetto l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato.

     Coloro che siano stati dichiarati idonei in un concorso per esame, senza conseguire la nomina a notaro, sono considerati candidati notari agli effetti della eventuale nomina a coadiutori temporanei e per gli altri effetti non contrastanti con le disposizioni della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e del presente decreto.

 

          Art. 33. [30]

 

          Art. 34.

     Agli effetti dell'articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o più delle prove scritte od orali e non abbia conseguito nelle prove sostenute almeno trenta punti in ciascuna di esse e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

 

          Art. 35.

     Ai componenti la commissione sono corrisposti gli emolumenti previsti nell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

 

          Art. 36.

     Le spese di cancelleria, i premi di operosità da assegnarsi ai segretari ed agli altri impiegati che li coadiuvano e tutte le altre spese occorrenti per il concorso sono pagati, con decreto ministeriale, a carico del bilancio degli archivi notarili. Tali spese però non possono eccedere il limite massimo dei contributi alle spese del concorso, versati ai sensi dell'art. 10, n. 12, del presente decreto.

 

          Art. 37. Dispensa di notari per limite di età

     I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il 75° anno.

 

          Art. 38.

     Il ministero, prima che il notaro raggiunga il limite di età, promuove il relativo decreto reale di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell'articolo precedente, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, agli effetti dell'art. 58 della legge 16 febbraio 1923, n. 89. Il consiglio notarile competente provvede alle altre pubblicazioni stabilite nell'art. 37 della legge medesima.

 

          Art. 39.

     La consegna degli atti, repertori e sigilli del notaro dispensato per limite di età deve farsi all'archivio notarile distrettuale, nella sede dell'archivio stesso, dal notaro cessato, o da un suo procuratore speciale, entro il termine di venti giorni dalla data di cessazione.

     Qualora, nel periodo che intercede fra la data di cessazione del notaro per limite di età e la data di consegna degli atti all'archivio, occorresse, per dimostrata urgenza, rilasciare copie, estratti o certificati o compiere qualsiasi altra operazione sugli atti del notaro cessato, vi provvede, nell'ufficio del notaro stesso, il capo dell'archivio notarile distrettuale.

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 40.

     Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto ed ottenuto il trasloco notari in esercizio, sono messi a concorso per ciascun distretto notarile nella proporzione di due terzi per esame e un terzo per titoli.

     I concorsi per esame e per titoli, contemplati nel comma precedente, sono indetti con unico decreto ministeriale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e inserito nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia. Tale decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso e l'indicazione del numero di posti da conferirsi in ciascun distretto per esame e per titoli, e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

     I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta fra i posti del distretto indicati dal bando di concorso, ogniqualvolta tali posti debbano conferirsi in parte per esame e in parte per titoli.

 

          Art. 41.

     I posti, che, nel periodo di cui nell'articolo precedente, vengano messi a concorso per esame in eccedenza ai due terzi per ciascun distretto, perché costituenti una frazione di tre, sono computati nei concorsi immediatamente successivi per i rispettivi distretti, agli effetti di determinare il corrispondente terzo di posti da conferirsi per titoli.

     Qualora, per qualsiasi motivo, non abbiano luogo nomine a posti messi a concorso per esame o per titoli, tali posti si considerano come esclusi dal concorso, agli effetti di stabilire per i corrispondenti distretti nei successivi concorsi le proporzioni tra i posti da conferirsi per esame e quelli da conferirsi per titoli.

 

          Art. 42.

     Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, è regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame.

     Al concorso per titoli sono ammessi coloro che risultino forniti dei requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Al concorso medesimo è applicabile il disposto del comma secondo dell'art. 8 del presente decreto.

 

          Art. 43.

     Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo al ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 9 e 21 dello stesso articolo. Il concorrente deve anche produrre tutti gli altri documenti che comprovino il diritto a partecipare al concorso, i titoli stabiliti nell'art. 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed ogni altro titolo di cui intenda avvalersi.

     La domanda di ammissione al concorso per titoli e la quietanza comprovante il versamento della somma di lire 100 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

     Sono applicabili le disposizioni dei commi terzo e secondo dell'art. 3, del comma terzo dell'art. 10 e dei commi terzo e quarto dell'art. 11.

 

          Art. 44.

     Il ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso per titoli.

     La stessa commissione, da nominarsi, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente decreto, per il concorso mediante esame, provvede alla definizione del concorso per titoli.

     Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni contenute negli articoli 27, 28, 35 e 36 del presente decreto.

 

          Art. 45.

     Nel concorso per titoli, ogni commissario dispone di quaranta punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo col quale egli è collocato in graduatoria.

     La commissione, in base al punto definitivo di ciascun concorrente, forma la graduatoria generale dei concorrenti per titoli.

     A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     E' applicabile al concorso per titoli il disposto del comma quinto dell'art. 26.

 

          Art. 46.

     Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale viene pubblicata la relativa graduatoria, i concorrenti classificati primi, in numero doppio dei posti da assegnarsi mediante concorso per titoli, debbono far pervenire al competente procuratore del Re la dichiarazione prevista nel comma primo dell'art. 29.

     Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni dell'art. 29, commi secondo e terzo, e degli articoli 30 e 31 del presente decreto.

     Qualora la dichiarazione di cui nel primo comma del presente articolo debba chiedersi ad altri aspiranti classificati in graduatoria dopo quelli indicati nel comma stesso, vi provvede il ministero. In tale caso, il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione anzidetta decorre dal giorno di comunicazione della richiesta all'interessato.

 

          Art. 47.

     I concorsi a posti di notaro pubblicati prima dell'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono definiti con le norme in vigore alla data di chiusura dei concorsi medesimi.

 

          Art. 48.

     I notari che abbiano compiuto il 75° anno di età alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, cessano dall'esercizio di pieno diritto alla data medesima.

     Il ministero della giustizia promuove i relativi decreti di dispensa e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 38.

 

          Art. 49.

     I coadiutori permanenti, in esercizio alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, possono continuare nelle loro funzioni finché il notaro coadiuvato non cessi dall'ufficio.

 

          Art. 50.

     Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino Ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto reale di nomina.

 

          Art. 51.

     La disposizione del comma terzo dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non è applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale.

 

          Art. 52.

     E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto. Questo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni riferibili alla data di attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365.


[1] Comma così sostituito dall'art. 24 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 luglio 1995, n. 328 e così modificato dall'art. 66 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 luglio 1995, n. 328 e abrogato dall'art. 66 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[8] Numero così modificato dall'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 6 settembre 1977, n. 714.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 settembre 1977, n. 714.

[11] Articolo modificato dal R.D. 2 maggio 1932, n. 496 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 1 dicembre 2003, n. 371.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 1 dicembre 2003, n. 371.

[14] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 1 dicembre 2003, n. 371.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 luglio 1995, n. 328.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231.

[17] Comma modificato dall'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 2003, n. 371 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 2003, n. 371.

[19] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[20] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[21] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231.

[23] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[24] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[25] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[27] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[28] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[29] Articolo abrogato dall'art. 9 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728.

[30] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 21 gennaio 1943, n. 102.