§ 59.12.16 - Legge 21 gennaio 1943, n. 102.
Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:21/01/1943
Numero:102


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei [...]
Art. 7.      In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle [...]
Art. 8.      I posti da assegnare ai notai nominati in virtù del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del regio decreto 14 [...]
Art. 9.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'art. 6 del regio decreto 22 dicembre [...]
Art. 10.  [7]
Art. 11.      Coloro che intendono valersi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, debbono comprovare mediante documenti rilasciati dalle competenti autorità [...]
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni dell'art. 33 del regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito [...]
Art. 13.      La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


§ 59.12.16 - Legge 21 gennaio 1943, n. 102. [1]

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio.

(G.U. 23 marzo 1943, n. 67)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6.

     Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.

     Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo.

 

          Art. 7.

     In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'art. 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di duecento, compresi nella graduatoria di detto concorso.

     Per il conferimento di tali nomine sarà data la precedenza assoluta su tutti gli altri candidati a coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940 e la data delle prove orali, hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o hanno prestato servizio militare nei territori d'oltremare o del regno d'Albania o in quelli recentemente annessi od occupati dalle forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero hanno prestato servizio militare nello stesso periodo per almeno quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

     Salvo l'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, sarà osservato per le nomine e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

     Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori di concorso.

 

          Art. 8.

     I posti da assegnare ai notai nominati in virtù del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

     L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del regio decreto 22 dicembre 1932-XV, n. 1728. Il termine stabilito nel terzo comma dello stesso articolo è però elevato a quarantacinque giorni.

 

          Art. 9.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'art. 6 del regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non può essere più esercitata relativamente al concorso indetto con decreto ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII.

     La sostituzione non è consentita per le nomine da conferire a norma dell'art. 7 della presente legge.

 

          Art. 10. [7]

 

          Art. 11.

     Coloro che intendono valersi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, debbono comprovare mediante documenti rilasciati dalle competenti autorità l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli stessi.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni dell'art. 33 del regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito in legge con la legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889.

 

          Art. 13.

     La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.