§ 59.12.21 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314.
Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:05/04/1946
Numero:314


Sommario
Art. 1.      In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per [...]
Art. 2.      Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie
Art. 3.      Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive [...]
Art. 4.      Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto
Art. 5.      Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la grazia e giustizia
Art. 6.      La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme di cui all'art. 10 del presente decreto debbono [...]
Art. 7.      Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del regio decreto 14 novembre 1926, [...]
Art. 8.      Si applicano al concorso per titoli, anche per quanto riguarda il conferimento dei posti, le disposizioni relative ai concorsi notarili per esame in quanto non siano [...]
Art. 9.      Il Ministro per la grazia e giustizia, nel disporre il concorso per titoli a norma degli articoli precedenti, ha facoltà di accantonare una parte dei posti sulla quota [...]
Art. 10.      L'art. 10, n. 12, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue
Art. 11.      Le disposizioni dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102, relative all'abbreviazione della pratica notarile sono estese a favore di tutti coloro che si trovino [...]
Art. 12.      Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 10 della legge 21 gennaio 1943, n. 102


§ 59.12.21 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 314. [1]

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

(G.U. 21 maggio 1946, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.

 

          Art. 2.

     Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie:

     1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

     2) condannati o confinati per attività antifascista;

     3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

     4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perché impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

     5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

     6) coadiutori permanenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando.

 

          Art. 4.

     Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto;

     del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

     della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

     dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

     dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

     dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

     dell'insegnamento di discipline giuridiche;

     dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

     della votazione riportata nella laurea.

 

          Art. 5.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la grazia e giustizia.

     La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ad eccezione di quello previsto dal n. 9, e nell'art. 10 del presente decreto. Debbono anche essere prodotti i documenti che comprovino il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e quello degli altri titoli dei quali il candidato intenda avvalersi.

     Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 10, n. 11, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio.

 

          Art. 6.

     La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme di cui all'art. 10 del presente decreto debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando al procuratore del Regno presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

     Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante e ad essa deve unirsi un duplice elenco in carta libera dei documenti prodotti. Il procuratore del Regno, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma e ne restituisce uno all'interessato a titolo di ricevuta.

     Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il procuratore del Regno invia al Ministero tutti gli atti del concorso unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica ed il certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 606 del Codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Regno trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

     Il Ministro delibera sulla ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

 

          Art. 7.

     Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, con le successive modificazioni, e del regio decreto 2 maggio 1932, n. 496.

     Ogni commissario dispone di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo con il quale egli è collocato in graduatoria. La Commissione in base al punto definitivo di ciascun concorrente forma la graduatoria generale dei concorrenti. A parità di voti la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme in vigore per i concorsi nell'Amministrazione dello Stato.

     Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 8.

     Si applicano al concorso per titoli, anche per quanto riguarda il conferimento dei posti, le disposizioni relative ai concorsi notarili per esame in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per la grazia e giustizia, nel disporre il concorso per titoli a norma degli articoli precedenti, ha facoltà di accantonare una parte dei posti sulla quota di un terzo prevista dall'art. 1, allo scopo di indire, non oltre il termine di due anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, un separato concorso per titoli così accantonati.

     A quest'ultimo concorso potranno soltanto prendere parte i reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare a quello precedente perché ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile. Saranno osservate per il concorso medesimo tutte le altre disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 10.

     L'art. 10, n. 12, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

     "12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese di concorso".

 

          Art. 11.

     Le disposizioni dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102, relative all'abbreviazione della pratica notarile sono estese a favore di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2numeri 1 e 2 del presente decreto.

     Le stesse disposizioni si applicano anche a favore di coloro che per effetto della legge 29 giugno 1939, numero 1054, contenente norme di carattere razziale, non abbiano potuto ottenere in precedenza l'iscrizione fra i praticanti notai, o non abbiano potuto proseguire la pratica già iniziata.

 

          Art. 12.

     Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 10 della legge 21 gennaio 1943, n. 102.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.