§ 58.13.5 - Legge 2 febbraio 1970, n. 12.
Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.13 licenziamenti
Data:02/02/1970
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione [...]
Art. 2.      L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di [...]
Art. 3.      Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, [...]
Art. 4.      Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:
Art. 5.      Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio [...]
Art. 6.      Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti [...]
Art. 7.      Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 58.13.5 - Legge 2 febbraio 1970, n. 12. [1]

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

(G.U. 14 febbraio 1970, n. 40)

 

     Art. 1.

     Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

     Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

     La retribuzione media è ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'art. 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe.

     L'indennità integrativa è dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per i primi 60 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi.

     Il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate dell'indennità medesima.

 

          Art. 3.

     Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'art. 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione, sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

     L'indennità integrativa speciale è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 1, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e sostituisce l'indennità di cui all'art. 2.

     Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore è stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane consecutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.

 

          Art. 4.

     Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

     a) per l'indennità integrativa di cui all'art. 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

     La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

     b) per l'indennità integrativa di cui all'art. 3:

     mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera a);

     mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

     mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera a) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

 

          Art. 5.

     Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

     L'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

     Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni.

 

          Art. 6.

     Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

     Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

     I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilità di cui al precedente art. 5, rispettivamente interessate.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 20 della L. 6 agosto 1975, n. 427.