§ 58.8.16 - Legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:03/02/1963
Numero:77


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 58.8.16 - Legge 3 febbraio 1963, n. 77. [1]

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni

(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51)

 

     Art. 1.

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è dovuta per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali, alle condizioni, limiti e modalità previsti nei decreti medesimi.

 

          Art. 2.

     Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, è istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, una gestione speciale per gli operai dell'edilizia avente contabilità separata delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici secondo le norme del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

 

          Art. 3.

     L'integrazione salariale di cui all'art. 1 della presente legge è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad un mese.

     Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'art. 5.

     Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

 

          Art. 4.

     La Commissione provinciale di cui al precedente art. 3 è nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria .

     Contro le decisioni negative della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo art. 5.

 

          Art. 5.

     La Commissione centrale di cui all'art. 3 è presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed è composta dai rappresentanti dei ministeri del lavoro e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia .

     Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

     La Commissione predetta è nominata con decreto del ministro per il lavoro sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria.

 

          Art. 6.

     Spetta alla Commissione centrale:

     1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 4;

     2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla applicazione della presente legge;

     3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.

 

          Art. 7.

     Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'art. 6 nonché avverso le decisioni negative di cui al secondo comma dell'art. 3 è dato ricorso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788.

 

          Art. 8.

     Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria [2] .

     Tale contributo è sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria istituita con decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

     Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per il lavoro di concerto con il ministro per il tesoro.

 

          Art. 9.

     Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869.

 


[1] Abrogata dall'art. 46 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1970, n. 14. Per una elevazione del contributo, vedi l'art. 8 della L. 6 agosto 1975, n. 427 e l'art. unico del D.P.R. 14 settembre 1978, n. 897.