Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 03/02/1963 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 58.8.16 - Legge 3 febbraio 1963, n. 77. [1]
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni
(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51)
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui al
Per provvedere alla corresponsione della integrazione prevista dall'articolo precedente, è istituita in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di cui all'art. 6 del
L'integrazione salariale di cui all'art. 1 della presente legge è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad un mese.
Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'art. 5.
Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.
La Commissione provinciale di cui al precedente art. 3 è nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria .
Contro le decisioni negative della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione centrale di cui al successivo art. 5.
La Commissione centrale di cui all'art. 3 è presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed è composta dai rappresentanti dei ministeri del lavoro e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia .
Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consultivo.
La Commissione predetta è nominata con decreto del ministro per il lavoro sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria.
Spetta alla Commissione centrale:
1) decidere sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 4;
2) dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sulla applicazione della presente legge;
3) partecipare alle riunioni del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni per l'esame dei bilanci annuali.
Contro le decisioni di cui al n. 1) dell'art. 6 nonché avverso le decisioni negative di cui al secondo comma dell'art. 3 è dato ricorso ai sensi dell'art. 9 del
Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria [2] .
Tale contributo è sostitutivo di quello dovuto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria istituita con
Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo a carico delle imprese industriali dell'edilizia e affini di cui al primo comma del presente articolo può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, in modo da far corrispondere al costo complessivo delle prestazioni il gettito dei contributi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per il lavoro di concerto con il ministro per il tesoro.
Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le disposizioni di cui al
[1] Abrogata dall'art. 46 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della