§ 58.8.22 - Legge 2 febbraio 1970, n. 14.
Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:02/02/1970
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:Al pagamento dell'integrazione di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con un contributo a [...]
Art. 3.      Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra [...]
Art. 4.      Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 fra i rapppresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le [...]
Art. 5.      La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della [...]
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.8.22 - Legge 2 febbraio 1970, n. 14.

Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni

(G.U. 14 febbraio 1970, n. 40)

 

     Art. 1.

     Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:Al pagamento dell'integrazione di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria".

 

          Art. 3.

     Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale.

 

          Art. 4.

     Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 fra i rapppresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative.

 

          Art. 5.

     La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.