Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 02/02/1970 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:Al pagamento dell'integrazione di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con un contributo a [...] |
Art. 3. Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra [...] |
Art. 4. Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 fra i rapppresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le [...] |
Art. 5. La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della [...] |
Art. 6. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 58.8.22 - Legge 2 febbraio 1970, n. 14.
Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni
(G.U. 14 febbraio 1970, n. 40)
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della
Il primo comma dell'art. 8 della
Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della
Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della
La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.