Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 05/08/1978 |
Numero: | 502 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori [...] |
Art. 2. La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente |
Art. 3. [2] |
Art. 4. Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai [...] |
§ 77.3.7a - Legge 5 agosto 1978, n. 502. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie
(G.U. 2 settembre 1978, n. 246)
Il
All'art. 2:
il primo comma è sostituito dai seguenti:
“Alle imprese di cui all'art. 1 del
il terzo comma è soppresso;
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
“Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3".
La lettera b) dell'articolo 1 della
"b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla
L'articolo 8 della
Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della
Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo interpretato autenticamente dall'art. 5-bis,