§ 77.3.7a - Legge 5 agosto 1978, n. 502.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:05/08/1978
Numero:502


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori [...]
Art. 2.      La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai [...]


§ 77.3.7a - Legge 5 agosto 1978, n. 502. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie

(G.U. 2 settembre 1978, n. 246)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2:

     il primo comma è sostituito dai seguenti:

     “Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, 102, nonché alle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione di L. 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573. Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1978, l'esenzione totale dal pagamento dei contributi dovuti agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione";

     il terzo comma è soppresso;

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     “Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3".

 

          Art. 2.

     La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

     "b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127".

 

          Art. 3. [2]

     L'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le norme di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande.

 

          Art. 4.

     Le riduzioni contributive di cui alla presente legge si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]   Articolo interpretato autenticamente dall'art. 5-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96, nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.