§ 56.6.292 - O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3775.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:28/05/2009
Numero:3775


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è così sostituito


§ 56.6.292 - O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3775.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

(G.U. 11 giugno 2009, n. 133)

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di società per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà delle province per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;

     Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;

     Considerato che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta ordinanza del Tar Lazio, con verbale in data 11 maggio, è stata acquisita l'intesa con la regione Campania, sentiti i presidenti delle province, sulle modifiche da apportarsi al richiamato art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009;

     Ritenuto, tuttavia, di dover procrastinare, al momento, ogni decisione in merito alla possibilità di non attribuire alla Società provinciale che viene costituita ai sensi della presente ordinanza, il realizzando termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in modo approfondito l'aspetto della sostenibilità economica della stessa Società, anche acquisendo le valutazioni della Provincia competente su detto profilo;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è così sostituito:

     «1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale, società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella norma dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

     2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge ordinaria e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private.

     3. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella città di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

     4. Alle società provinciali di cui al comma 1, è affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica, in proprietà della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale; le predette società subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato nelle attività predette. Ai fini della gestione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, i lavoratori, assunti ai sensi del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prioritariamente trasferiti alle società provinciali. Nelle more della costituzione delle società provinciali, la gestione delle discariche e dell'impiantistica di cui al presente comma può essere assicurata mediante proroga delle obbligazioni assunte con gli atti negoziali già stipulati, ovvero mediante affidamenti temporanei, con efficacia temporale limitata alla data del 31 dicembre 2009.

     5. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma 1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nomina, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sentiti i presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per ciascuna provincia, un soggetto attuatore per la costituzione delle dette società provinciali.

     6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro sessanta giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società, all'adozione del piano industriale della società, anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalità, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla predisposizione dello statuto della società. A tal fine, la regione Campania, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può nominare un gruppo di massimo cinque esperti anche per assicurare il necessario supporto tecnico-economico ai soggetti attuatori. Nei successivi trenta giorni, i soggetti attuatori di cui al comma 5 avviano le procedure di gara ad evidenza pubblica per la individuazione dell'eventuale socio privato di minoranza, che dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2009, avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonchè alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società.

     7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle società ai sensi dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.