Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 28/05/2009 |
Numero: | 3775 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è così sostituito |
§ 56.6.292 - O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3775.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 11 giugno 2009, n. 133)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di società per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà delle province per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;
Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;
Considerato che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta ordinanza del Tar Lazio, con verbale in data 11 maggio, è stata acquisita l'intesa con la regione Campania, sentiti i presidenti delle province, sulle modifiche da apportarsi al richiamato art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009;
Ritenuto, tuttavia, di dover procrastinare, al momento, ogni decisione in merito alla possibilità di non attribuire alla Società provinciale che viene costituita ai sensi della presente ordinanza, il realizzando termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in modo approfondito l'aspetto della sostenibilità economica della stessa Società, anche acquisendo le valutazioni della Provincia competente su detto profilo;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, del
Dispone:
1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è così sostituito:
«1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della
2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge ordinaria e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private.
3. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella città di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.
4. Alle società provinciali di cui al comma 1, è affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica, in proprietà della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale; le predette società subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato nelle attività predette. Ai fini della gestione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, i lavoratori, assunti ai sensi del
5. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma 1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del
6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro sessanta giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società, all'adozione del piano industriale della società, anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalità, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del
7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle società ai sensi dell'art. 20 della
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.